AGGIORNAMENTI

News

Primi brevi commenti alla Direttiva 97/55/CE sulla Pubblicità Comparativa

19 marzo 1999

La Direttiva in commento, novellando la precedente Direttiva comunitaria in materia (84/450/CE), modifica sostanzialmente quanto fino ad ora è stato possible fare nel campo della pubblicità.
Questa direttiva, proponendosi di fissare le condizioni alle quali è consentita la pubblcità comparativa, ha adottato una disciplina che non può essere derogata dagli Stati membri.
Si è quindi in presenza di una disciplina uniforme che non ammette limiti di ammissibilità più severi o ristretti per gli Stati membri.

All'art. 2 n.2bis, viene definito il concetto di "pubblicità comparativa", ed all'art. 3bis vengono fissate le condizioni che cumulativamente devono ricorrere perchè la pubblicità comparativa possa essere considerata lecita.
Ciò significa che la pubblicità che rientri nella definizione dell'art. 2 n.2bis, ma non presenti tutte le condizioni previste nell'art. 3bis, non è ammessa.

Fino ad ora la nostra disciplina aveva individuato sostanzialmente due forme di pubblciità comparativa: la pubblicità comparativa denigratoria o critica e la pubblicità comparativa per agganciamento.
La prima viene ricondotta all'art. 2598 n.2 prima parte cod. civ., la seconda a volte all'art. 2589 n.2 seconda parte cod. civ. ed in altri casi all'art. 2598 n.3 cod. civ.
Ora, entrambe queste forme di comparazione possono essere ricondotte alla definizione dell'art. 2 n.2bis della Direttiva e quindi rientrano nel campo di applicazione della stessa.

L'uniformità imposta dalla Direttiva impone che non possano essere ammessi giudizi non uniformi tra gli Stati membri.
E' comunque certo che la pubblicità non deve generare confusione tra il pubblico.
La pubblicità che ingenerasse confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra marchi, o denominazioni commerciali, o tra altri segni distintivi, od ancora tra beni o servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente, implica un errore nel pubblico e quindi un inganno.
L'errore che viene considerato è quello che tradizionalmente si considera per determinare la confusione tra segni distintivi e cioè errore sulla provenienza dei prodotti, sull'azienda produttrice, sull'origine dei prodotti o servizi.
I soggetti legittimati ad agire verso una pubblciità comparativa ingannevole, sono:
- i titolari dei diritti lesi;
- i consumatori.

Concludendo, ed a solo scopo statistico, negli USA dove la pubblcità comparativa è presente da molto tempo - dopo un primo periodo in cui molte aziende usufruirono di questa possibilità, con risultati non sempre soddisfacenti - solo il 2% della pubblicità annuale è comparativa.

IP CODE APPS

EU IP Codes 2.0 è la nuova versione della prima applicazione per consultare tutte le normative europee ed italiane sulla proprietà intellettuale da un'unica app.

PARTNERS

Global IP titles management & business services

Digital brand management & internet services

CONNECT WITH US

Follow us

DESK UFFICIALE TRIVENETO

Camera di Commercio Italo - Brasiliana | Câmara de Comércio Ítalo - Brasileira

Brevetto Unitario
Scarica la nostra guida!