Primi brevi commenti alla Direttiva 97/55/CE sulla Pubblicità Comparativa
19 marzo 1999La Direttiva in commento, novellando la precedente
Direttiva comunitaria in materia (84/450/CE), modifica sostanzialmente
quanto fino ad ora è stato possible fare nel campo della pubblicità.
Questa direttiva, proponendosi di fissare le condizioni alle quali
è consentita la pubblcità comparativa, ha adottato una disciplina
che non può essere derogata dagli Stati membri.
Si è quindi in presenza di una disciplina uniforme che non ammette
limiti di ammissibilità più severi o ristretti per gli Stati membri.
All'art. 2 n.2bis, viene definito il concetto di
"pubblicità comparativa", ed all'art. 3bis vengono fissate
le condizioni che cumulativamente devono ricorrere perchè la pubblicità
comparativa possa essere considerata lecita.
Ciò significa che la pubblicità che rientri nella definizione dell'art.
2 n.2bis, ma non presenti tutte le condizioni previste nell'art.
3bis, non è ammessa.
Fino ad ora la nostra disciplina aveva individuato
sostanzialmente due forme di pubblciità comparativa: la pubblicità
comparativa denigratoria o critica e la pubblicità comparativa per
agganciamento.
La prima viene ricondotta all'art. 2598 n.2 prima parte cod. civ.,
la seconda a volte all'art. 2589 n.2 seconda parte cod. civ. ed
in altri casi all'art. 2598 n.3 cod. civ.
Ora, entrambe queste forme di comparazione possono essere ricondotte
alla definizione dell'art. 2 n.2bis della Direttiva e quindi rientrano
nel campo di applicazione della stessa.
L'uniformità imposta dalla Direttiva impone che non
possano essere ammessi giudizi non uniformi tra gli Stati membri.
E' comunque certo che la pubblicità non deve generare confusione
tra il pubblico.
La pubblicità che ingenerasse confusione sul mercato fra l'operatore
pubblicitario ed un concorrente o tra marchi, o denominazioni commerciali,
o tra altri segni distintivi, od ancora tra beni o servizi dell'operatore
pubblicitario e quelli di un concorrente, implica un errore nel
pubblico e quindi un inganno.
L'errore che viene considerato è quello che tradizionalmente si
considera per determinare la confusione tra segni distintivi e cioè
errore sulla provenienza dei prodotti, sull'azienda produttrice,
sull'origine dei prodotti o servizi.
I soggetti legittimati ad agire verso una pubblciità comparativa
ingannevole, sono:
- i titolari dei diritti lesi;
- i consumatori.
Concludendo, ed a solo scopo statistico, negli USA dove la pubblcità comparativa è presente da molto tempo - dopo un primo periodo in cui molte aziende usufruirono di questa possibilità, con risultati non sempre soddisfacenti - solo il 2% della pubblicità annuale è comparativa.