FOCUS

Ditta - Insegna

Definizioni

La ditta è il nome con il quale l'imprenditore, titolare di una determinata impresa, esercita la propria attività.

La ditta è quindi il fattore di collegamento fra un'attività ed un determinato soggetto.

L'insegna è uno degli strumenti che l'imprenditore utilizza per distinguere i propri locali dai locali dei concorrenti.

Consente cioè al pubblico di ricollegare in maniera esclusiva certe prestazioni ad un'attività svolta in un certo locale.

L'insegna è un segno distintivo facoltativo.

Come gli altri segni distintivi, l'insegna può essere composta da parole, nomi, figure o da elementi combinati.

Il diritto sull'insegna si acquista con l'uso.

Il conflitto tra più utenti è risolto in base al criterio della priorità d'uso.

Caratteristiche

La ditta, come l'insegna, deve essere:

  1. "nuova", non deve cioè essere confondibile con il nome commerciale utilizzato da un altro imprenditore esercente un'attività analoga nella stessa sfera territoriale;
  2. "lecita", cioè non può contenere parole, figure o segni contrari all'ordine pubblico o al buon costume, nonché stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali, né indicazioni atte a trarre in inganno i terzi;
  3. deve avere "capacità distintiva" e deve contenere indicazioni veritiere sull'attività.

Diritto

Il contenuto del diritto di esclusiva sulla ditta e dell'insegna è in gran parte analogo a quello dei marchi.

Grazie a tale diritto, la ditta è tutelabile contro il pericolo di confusione. Pertanto il titolare può sempre agire con l'azione di concorrenza sleale, è l'azione di contraffazione, qualora ricorrano i relativi presupposti

Come per il marchio, e con le stesse regole, la ditta può essere trasferita, ma non separatamente all'impresa.

La ditta (e quindi la sua tutelabilità) viene meno solo quando l'attività d'impresa che essa contraddistingue è definitivamente cessata. Solitamente questa conseguenza non si determina nel caso di fallimento o messa in liquidazione dell'impresa (e quindi ragionevolmente anche nel caso di concordato preventivo), ad eccezione dell'ipotesi in cui l'attività dell'impresa, posta in stato di liquidazione, non venga esercitata per un tempo così lungo da far ritenere che la ditta sia stata abbandonata.

Si ritiene, per l'analogia con materie simili, che normalmente il diritto alla ditta perduri per almeno 2 anni dopo la cessazione dell'impresa.

Un nome commerciale, nel quale sia inserito un toponimo, può essere considerato lecito elemento di fantasia solo se ed in quanto esso sia usato da un'impresa il cui prodotto sia svincolato dalla tipicità geografica che in esso viene espressa, e non anche quando esso venga ad avere surrettiziamente significato rivelatore di una pretesa genuinità del prodotto in relazione a un determinato e commercialmente qualificante luogo di produzione.

Società con lo stesso nome

Qualora una società costituisca, con un secondo socio, un'altra società destinata ad operare in un settore analogo, e conceda alla nuova società di utilizzare la propria denominazione per comporre quella della nuova società senza porre in essere determinate cautele o senza imporre alcuna previsione per l'eventuale suo recesso dal rapporto societario, verificatosi un tale recesso la nuova società ha il diritto di continuare ad utilizzare la denominazione in questione.

Se la ragione sociale di una società è stata usata da uno dei soci come segno distintivo di una impresa individuale di nuova costituzione, per la diffusione di un prodotto dello stesso genere di quello venduto dalla società, si è in presenza di una licenza di fatto concessa dalla società al socio quale imprenditore, licenza a tempo indeterminato e perciò revocabile.

La legge non impone alcuna forma vincolata per il negozio traslativo dei segni distintivi dell'impresa, e quindi questo negozio può ben risultare da facta concludentia.

Trasferimento, incorporazione

In caso di trasferimento dell'azienda l'insegna si trasferisce automaticamente con essa all'acquirente. Qualora una società ne incorpori un'altra e ne adotti la denominazione sociale, essa potrà far risalire il proprio diritto sulla denominazione stessa al momento della sua adozione da parte della società incorporata.

Confondibilità

In materia di confondibilità fra ditte, posto che l'interesse alla esatta identificazione delle imprese non è solo quello dei titolari delle stesse, ma anche quello del pubblico degli utenti, l'iner­zia, anche assai prolungata dell'avente diritto a tutela, non può determinare una prescrizione ed una correlativa perpetuazione della situazione confusoria.

Si ha violazione del diritto all'insegna quando sia usurpata la sua parte distintiva; conseguentemente sussiste la confondibilità anche in presenza di una diversificazione dei termini aggiunti, se questi altre funzioni non hanno se non quella di indicare la medesima attività esercitata. Nell'ipotesi di denominazione sociale composta di più parole, ai fini del giudizio di confondibilità, assume rilievo determinante solo quella che, per essere dotata di maggiore capacità distintiva, attira su di sé l'attenzione del consumatore così da porsi come un punto di riferimento unico ed esclusivo nel processo mnemonico di riconoscimento, ovvero che, per le sue caratteristiche, per la sua intensità e simili, è più idonea ad imprimersi nella mente e nella sensibilità del destinatario.

La possibilità di confusione tra due ditte contenenti lo stesso patronimico non è esclusa dall'indicazione del tipo sociale, dato che è pur sempre il patronimico comune - costituente il cuore del segno - a richiamare l'attenzione del consumatore medio così da porsi come punto di riferimento esclusivo del processo mnemonico di riconoscimento; nemmeno può riconoscersi idonea capacità differenziatrice a un prenome, perché nel campo industriale e commerciale, a differenza di quanto accade nel settore del piccolo artigianato, è il cognome che identifica i soggetti.

Poiché la funzione dell'insegna è quella di distinguere l'edificio in cui l'imprenditore esercita la sua attività, il limite della tutela ad essa accordata, nell'ambito di entità omologhe a quelle che l'imprenditore intende contrassegnare, è segnalato dall'eventualità che il cliente si sbagli entrando in un locale convinto invece di entrare in un altro.

La tutela dei beni immateriali dell'azienda, sotto il profilo dell'estensione territoriale, va operata con riferimento al c.d. luogo di esercizio dell'impresa, inteso non nel senso dell'effettivo esercizio dell'impresa ma di quello estensivo del luogo in cui l'impresa ha concrete possibilità di esercizio in ragione delle sue dimensioni e della sua capacità di penetrazione, considerando anche la sua potenziale attitudine a svolgere attività complementari in ambiti territoriali diversi.

Differenziazione

Quando un nome civile è stato adottato come ditta da un imprenditore, assumendo la funzione di imputare all'impresa dello stesso l'attività economica contrassegnata, qualunque imprenditore arrivato per secondo, anche quando abbia il nome patronimico identico a quello del concorrente, deve, al pari di ogni altro, rispettare l'esclusività acquisita ed integrare o modificare la denominazione dell'impresa ed i correlativi segni distintivi con indicazioni idonee a differenziarlo, utilizzando la sola sigla od altrimenti eliminando dalla ditta o dall'insegna il nome patronimico.

Il pericolo di confusione derivante dall'uso di segni distintivi esiste anche nella fase precedente all'inizio della attività di impresa, così come può ravvisarsi concorrenza sleale per usurpazione anche per fatti che si verifichino in fase organizzatoria e che risultino preparatori e strumentali all'inizio dell'attività. Pertanto la tutela accordata dalla legge non presuppone l'esistenza di due imprenditori già in concorrenza tra loro ed entrambi operanti con esercizio effettivo di attività imprenditoriale specifica e concorrente.

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