FOCUS

Modello d'utilità in Italia

Definizione

Dicesi brevetto per modello di utilità quel titolo brevettuale che protegge un'idea di soluzione atta a fornire a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. In particolare, in Italia, il modello di utilità protegge l'innovazione di un prodotto e le macchine nel loro complesso, non comprende la protezione delle singole parti.

Poche sono le legislazioni (ma generalmente con contenuti e finalità differenti rispetto alla norma italiana) che prevedono il modello d'utilità. I modelli d'utilità, anche con contenuti non sempre paragonabili a quelli contemplati dalla legislazione italiana, sono previsti, ad esempio, in: Austria, Brasile, Cina, Filippine, Francia, Germania, Giappone, Polonia, Portogallo, Repubblica di Corea, Spagna, Uruguay. In molti Stati, oltre alla richiesta di un brevetto per invenzione, si richiede anche un brevetto per modello di utilità il quale, essendo concesso senza esame, viene concesso con una certa rapidità permettendo così di azionarlo in una causa di contraffazione in tempi utili.

Negli Stati in cui si possono avviare azioni giudiziarie attive solo dopo il conseguimento del titolo brevettuale, spesso si procede a chiedere, oltre al brevetto d'invenzione, anche il modello di utilità che, essendo concesso senza esame, viene concesso in tempi brevi.

In Italia, e nella più parte degli Stati che prevedono tale istituto, perché siano brevettabili, i modelli d'utilità devono possedere quasi gli stessi requisiti delle invenzioni, seguono le stesse norme e godono altresì pressoché degli stessi diritti. Il livello di attività inventiva richiesto per la validità di un modello di utilità è più basso di quello richiesto per un brevetto di invenzione. Per la tutela, valgono sostanzialmente le stesse norme che valgono per le invenzioni. La norma italiana prevede che gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendano ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

È comunque opportuno definire con sufficiente esattezza quando, per la norma italiana prevalente, si abbia modello d'utilità e quando invenzione, ricordando che, secondo i contenuti della norma italiana, in genere, un'invenzione può contenere un modello d'utilità, raramente il contrario. Innanzi tutto, il Codice della Proprietà Industriale prevede che possano costituire oggetto di brevetto per modello d'utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni, o combinazioni di parti. Pertanto, per essere oggetto di modello d'utilità, il bene brevettato deve avere innanzi tutto una struttura materiale e quindi qualunque procedimento di fabbricazione, ovvero qualunque ritrovato che si basi su elementi funzionali, non può essere protetto come modello d'utilità. Inoltre il bene deve comportare un aumento di utilità che deve andare a beneficio dell'utente. Per il resto, ciò che può essere protetto come invenzione può, in genere, essere protetto come modello d'utilità, non però viceversa.

In Italia, per avere però un'idea più chiara della differenza, è bene riferirsi alla qualità dei contenuti, anche se tale approccio è da alcuni considerato non corretto preferendo detti un approccio basato sulla quantità, cioè sul grado di inventività. In base alla formulazione dell'art. 82 cpi si può osservare che:

"Ogni qualvolta l'idea di soluzione modifichi o perfezioni la funzione ovvero l'effetto tecnico tipico di un ente si ha invenzione, mentre quando i miglioramenti o i perfezionamenti si riferiscono alle fasi ed operazioni ausiliarie occorrenti per realizzare la funzione, ovvero per concretizzare l'effetto tecnico tipico, ovvero sono ad essa collegate, si ha modello d'utilità".

Secondo l'interpretazione prevalente, dunque, siamo nel campo dei modelli d'utilità se la novità del trovato consiste solo nei singoli pezzi, ovvero nella loro composizione strutturale, quando detta composizione porta ad un nuovo sistema di combinazione delle parti, siamo nel campo dei modelli d'utilità.

Ciò significa che le nuove combinazioni strutturali, ovvero le nuove disposizioni strutturali, ove dette non modifichino la funzione primaria del dispositivo, dell'oggetto o della macchina, e purché un problema tecnico sia comunque risolto, trovano protezione nel modello d'utilità. Se però la novità consiste solo nell'utilizzo di un nuovo materiale, in genere non vi è protezione alcuna, come non si ha protezione ove si abbia il semplice abbinamento di parti senza la soluzione di un problema tecnico e senza che dette parti modifichino le loro funzioni. Se invece la nuova combinazione, o composizione, porta ad un miglioramento, o ad una variazione, della funzione primaria, ovvero dell'effetto tecnico tipico, allora si realizza una nuova combinazione funzionale delle parti. In questo caso, l'oggetto realizzato, sia esso dispositivo o macchina, può essere protetto per detta nuova combinazione funzionale come invenzione.

È consentito, a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, di presentare contemporanea domanda di brevetto per modello di utilità, da far valere nel caso in cui la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione, o viceversa, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale ha effetto dalla data di presentazione originaria.

È prevista la possibilità che, in sede di giudizio, un brevetto per invenzione (ritenuto nullo) venga trasformato in brevetto per modello di utilità e viceversa.

La protezione conferita da un brevetto per modello di utilità si estende ai modelli che conseguono pari utilità. Ciò significa che anche per i modelli di utilità si applica il concetto di equivalenza con riferimento al concetto innovativo che caratterizza il brevetto.

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