Se l’invenzione è fatta da un dipendente, ovvero da qualcuno legato da un rapporto di lavoro anche di consulenza, progettazione esterna, ecc. che può essere configurato quale lavoro dipendente, questi, a certe condizioni ha diritto ad un premio, ma l’azienda ha la proprietà del trovato.
Molte imprese nominano gli inventori in modo casuale ma ciò non è corretto ed è pericoloso. È sempre opportuno, là ove possibile, indicare correttamente chi sono i veri inventori e tenere memoria del reale contributo di ognuno in relazione al contenuto della singola domanda di brevetto. Infatti, durante la fase di esame quanto al merito, spesso accade che l’apporto di alcuni inventori risulti non nuovo e/o banale.
Nella vigente disciplina italiana, in materia di invenzioni dei dipendenti, cioè quando ci si trova in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, sono distinti i seguenti casi e precisamente:
Si possono presentare i seguenti casi:
In entrambe le ipotesi sopra indicate l’invenzione è fatta nell’adempimento di un’attività alla quale l’inventore è obbligato per contratto, o per rapporto di lavoro, o d’impiego. Nella prima ipotesi l’attività è prevista esplicitamente come inventiva e retribuita per lo scopo dell’invenzione; nella seconda ipotesi l’attività, pur avendo caratteri tali da avere un nesso oggettivo con l’invenzione (es. ricerche, sperimentazioni, verifiche), non è retribuita per tale scopo.
Va notato che un socio di un’impresa, un Presidente, un direttore, un responsabile di un ufficio, studio e/o ricerca, non godono del diritto dell’equo premio salvo che l’attività inventiva sia prevista in modo esplicito e sia specificatamente retribuita.
Per gli impiegati dello Stato si applica quanto previsto dall’art. 34 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche.
Qualora non ricorrano i presupposti sopra individuati, ma l’invenzione sia compiuta nel campo di attività dell’azienda, presso cui l’inventore lavora, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l’uso esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto. In tal caso, il datore di lavoro ha anche la facoltà di estendere il diritto all’estero o di acquistare, per la medesima invenzione, brevetti già estesi all’estero.
Tale diritto di prelazione è soggetto alla corresponsione di un canone (royalty), o di un prezzo da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore ha eventualmente ricevuto dal datore di lavoro.
Per l’esercizio del diritto di prelazione vi è il termine di tre mesi dalla comunicazione del conseguito brevetto. I rapporti costituiti con l’esercizio della prelazione si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato, alla scadenza, il corrispettivo dovuto.
Quando il rapporto di lavoro intercorre con un’università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L’inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all’amministrazione.
Le università e le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della loro autonomia, stabiliscono l’importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, del suddetto articolo, alle stesse compete il 30% dei proventi o canoni.
Trascorsi 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farla sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.
Qualora un brevetto per invenzione industriale venga richiesto da un inventore entro l’anno da quando egli ha lasciato l’impresa o la Pubblica Amministrazione, detto brevetto si considera depositato in costanza del contratto o rapporto di lavoro, a condizione che detto brevetto rientri nel campo di attività di detta impresa o Pubblica Amministrazione.