FOCUS

Disegno o modello in Italia

I sistemi di volta in volta finora adottati nelle varie legislazioni per la protezione dei disegni e dei modelli, sono di fatto riconducibili a tre fondamentali tipologie. Il primo sistema è prossimo al diritto d'autore (c.d. copyright approach) e considera il disegno e il modello, come un'opera dell'ingegno per molti aspetti assimilabile alle opere d'arte. Questo sistema condiziona la protezione alla presenza di un livello creativo che, essendo soggetto ad un giudizio soggettivo, è difficilmente valutabile in modo omogeneo; presenta inoltre il difficile coordinamento fra tutela generale del diritto d'autore e tutela specifica dei disegni e dei modelli. Tale coordinamento viene affrontato in modo differenziato nei vari ordinamenti sicché alcuni estendono (vedi sistema francese) a tutti i disegni e modelli la protezione del diritto d'autore, mentre altri (vedi sistema tedesco) qualificano i disegni e i modelli come "piccole opere dell'ingegno" contenenti quindi un grado minore di creatività. Il secondo sistema, previsto dalla norma previgente in Italia, riconduce la disciplina dei disegni e dei modelli ai diritti sui brevetti d'invenzione (patent approach) e condiziona la proteggibilità a requisiti quali la novità e l'originalità. In questo sistema, la differenza fra disegni, modelli e opere dell'ingegno non è definita da un criterio quantitativo (cioè dal grado di creatività), ma da un criterio qualitativo che il sistema italiano ha caratterizzato con il principio della scindibilità del valore artistico da quello industriale. Anche questo sistema pone delle difficoltà per quanto riguarda sia la valutazione del requisito dell'originalità, che l'applicazione del criterio della scindibilità. La normativa recepita nel cpi pone in essere un sistema di protezione dei disegni e dei modelli che adotta un criterio pragmatico, il cosiddetto "market approach", il quale si connette alla percezione dell'impatto estetico da parte di utilizzatori informati (non quindi da parte dei consumatori medi) e subordina la protezione della forma alla presenza di caratteristiche esterne, connesse all'aspetto di un prodotto, idonee a contribuire all'affermazione commerciale del prodotto.

I contenuti di un disegno o modello

Per ottenere la registrazione di un modello o disegno industriale, esso deve essere "nuovo" e deve possedere un carattere "individuale". Dal 2001 è stata eliminata la specificità dello "speciale ornamento" presente nella previgente norma, così come la formulazione di "brevetto", sostituito da "registrato". È inoltre possibile richiedere il cumulo di protezioni quali diritto d'autore, marchio, brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità e, in un certo qual modo, anche il divieto della concorrenza sleale per imitazione servile.

Il disegno o modello tutela l'aspetto di un prodotto, o di una sua parte, quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, e/o dei materiali costituenti il prodotto stesso e/o il suo ornamento e comprende la possibilità di tutelare anche colori o linee, che, pur non riguardando la forma del prodotto, possono però caratterizzarlo. La definizione di prodotto prevede che esso possa essere di origine artigianale o industriale e comprende sia prodotti finiti in sé che prodotti, o meglio componenti, che devono essere assemblati (vedasi in particolare i pezzi di ricambio) per formare un prodotto complesso.

La protezione è conferita al prodotto o al componente, purché esso risulti visibile durante il normale utilizzo, e si estende a qualunque disegno o modello che produce nell'utilizzatore informato la stessa impressione generale. Tale definizione, non contenendo alcun riferimento alle caratteristiche estetiche del prodotto risultante, fa sì che il prodotto non venga tutelato per le caratteristiche intrinseche di gradevolezza, ma in quanto detto prodotto, contenente il disegno, e/o il modello, ovvero venendo da ciò determinato, presenti una delle possibili configurazioni in cui esso può essere realizzato.

Il concetto di "novità" prevede che, alla data di deposito della domanda di registrazione, il disegno o il modello, sia differente dalle da qualsiasi disegno o modello precedentemente divulgato, e tale differenza non deve limitarsi a dettagli di poco conto, o meglio, irrilevanti. Tali anteriorità possono essere presenti ovunque nel mondo; tale selettività viene però mitigata in quanto viene previsto che l'anteriorità distruttiva deve essere ragionevolmente conosciuta negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella comunità nel corso della normale attività commerciale. Ciò sta a significare che non si possono andare a reperire anteriorità tra le esperienze ormai dimenticate, ovvero talmente sofisticate da essere note ad un ristretto e selettivo gruppo di specialisti. In merito al requisito della novità viene prevista una deroga alla regola generale laddove viene stabilito che una divulgazione del disegno, avvenuta nei dodici mesi precedenti alla data di deposito della domanda, non preclude la possibilità di un successivo valido deposito da parte dell'avente causa. Tale deroga serve per permettere all'avente causa di saggiare le reazioni del mercato e valutare quali, tra i prodotti commercializzati, vale la pena proteggere. Questa deroga presenta però evidenti pericoli, non secondari, laddove la si voglia adottare, sia in relazione a concorrenti sleali, sia in relazione all'eventuale estensione del diritto in Stati la cui norma prevede che la predivulgazione sia comunque un fattore distruttivo.

La norma richiede un ulteriore elemento costituito dal "carattere individuale" presente quando l'impressione che un disegno o modello suscita nell'utilizzatore informato, differisce dall'impressione generale che in tale utilizzatore suscita un disegno o modello divulgato precedentemente. L'individuazione dell'utilizzatore informato comporta un giudizio non eccessivamente rigoroso e restrittivo, essendo evidente che, per un soggetto dotato di una conoscenza media di un certo settore, anche differenze, forse non significative, possono essere sufficienti per attribuire a un disegno o modello il carattere individuale.

Per la valutazione del carattere individuale, si deve tener conto dell'affollamento eventualmente esistente nel settore specifico del prodotto. Pertanto, laddove si sia in presenza di un settore affollato, il gradiente di differenza dipende dalla ridotta possibilità di variazioni qualificanti sì che anche una modesta variazione potrà risultare sufficiente per il riconoscimento della novità, ovvero del carattere individuale. È chiaro che, in un settore affollato, il gradiente di differenza presente in un prodotto di un terzo concorrente, immesso sul mercato successivamente al deposito della domanda di registrazione, può essere sufficiente per non creare interferenza con il disegno o modello registrato.

L'aver eliminato il requisito dello "speciale ornamento" ha ridotto il livello di originalità richiesto e reso il regime dei disegni e modelli adottabile da un numero sempre più esteso di forme; ciò riduce l'importanza e la fruibilità della protezione attraverso il divieto posto dal regime della concorrenza sleale per imitazione servile.

Le caratteristiche della norma sui disegni o modelli sono tali da facilitare ed uniformare il giudizio di confondibilità e quindi di interferenza con il titolo così ottenuto. Questo fatto va a favore delle imprese che sviluppano prodotti in proprio, attraverso studi e ricerche, e penalizzerà coloro che vivono parassitariamente sulla scia di dette imprese.

La nuova norma ha di fatto ridotto il campo di protezione sotteso dall'art. 2598 c.c. sicché l'imitazione servile viene ora protetta solo quando l'imitazione è realmente servile o pedissequa.

Cumulo di protezioni

Il legislatore ha modificato il testo dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore e abrogato la disposizione della vecchia Legge Modelli che disponeva il divieto del cumulo di tale protezione brevettuale con il diritto d'autore. La legge sul diritto d'autore definisce in generale, all'Art. 1, quali sono le opere protette, le specifica all'Art. 2 e, al punto 10 di quest'ultima norma afferma che:

Art. 2
"In particolare sono comprese:
...
10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico."

Inoltre, contestualmente alla domanda di registrazione di un disegno o modello, o comunque prima del suo rilascio, è opportuno verificare, per ottenere l'eventuale tutela di detto disegno o modello anche in base al diritto d'autore, se è necessario provvedere alla denuncia dello stesso presso l'Ufficio competente.

Protezione e durata dei modelli e disegni

I modelli ed i disegni durano 5 anni dalla data di deposito, rinnovabile più volte per 5 anni fino ad un massimo di 25 anni. Si pagano le tasse ogni 5 anni per mantenere in vita il diritto. In merito alla creazione di modelli e disegni da parte di un dipendente, valgono le norme applicabili ai brevetti per invenzione industriale. Per le modalità di registrazione e per la tutela dei diritti valgono le stesse norme che valgono per le invenzioni. Con un'unica domanda di registrazione per modello e disegno multiplo si possono proteggere un numero non limitato di oggetti purché appartenenti alla stessa categoria di prodotti come individuata in un'apposita classificazione internazionale. Il contenuto di una domanda di registrazione per modello e disegno è pubblico dalla data di deposito; la pubblicazione può però essere ritardata fino a 30 mesi. L'estensione può avvenire per singolo Stato e a mezzo della procedura unificata del Modello Internazionale o del Modello Comunitario (limitatamente agli Stati ivi previsti).

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