Il titolare di un brevetto può cedere a terzi, alle condizioni di volta in volta concordate, la titolarità totale o parziale del brevetto stesso. La cessione di un brevetto deve essere notarizzata e registrata presso l'ufficio del Registro. Un brevetto non può essere ottenuto a puro scopo di sbarramento, esso deve essere attuato. Se non viene attuato, terzi possono, dopo un certo periodo e se si concretizzano precise condizioni, chiedere al titolare una licenza obbligatoria che sottostà a regole ben precise e che ha valore solo nello Stato ove il titolo brevettuale è presente. La richiesta di licenza obbligatoria è accolta qualora l'oggetto di un brevetto venga attuato in misura insufficiente per i bisogni dello Stato, ovvero non venga attuato dal titolare, o dal suo avente causa, ovvero da un licenziatario mediante la produzione nello Stato, ovvero mediante l'importazione di oggetti prodotti nello Spazio Economico Europeo o in uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il titolare di un brevetto può concedere a terzi, mediante uno specifico contratto di licenza, la possibilità di sfruttamento del contenuto totale o parziale di un brevetto, nei limiti convenzionali stabiliti tra i contraenti. Questi limiti possono riguardare il compenso, la durata dello sfruttamento, l'ambito territoriale, il tipo di utilizzazione, il tipo di diritto di sfruttamento, ecc. Le licenze possono essere esclusive o non, e possono prevedere, o meno, la possibilità di sub-licenze. Possono anche essere opposte al licenziante se contrattualmente previste. Va ricordato che gli accordi tra le imprese soggiaciono al dettato dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2012/C 326/01). Con il Regolamento n. 316/2014, pubblicato sulla G.U.U.E. del 28 marzo 2014, è stata disciplinata l'esenzione, ed i limiti dell'esenzione, relativamente all'applicazione del citato articolo 101.
Vengono così regolamentati gli accordi di trasferimento di tecnologia intesi come:
Detto Regolamento è entrato in vigore il 1° maggio 2014 e sarà in vigore fino al 30 aprile 2026. Il divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, non si applica nel periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e il 30 aprile 2015 agli accordi già in vigore al 30 aprile 2014 e che non soddisfano le condizioni di esenzione di cui al nuovo regolamento, ma che al 30 aprile 2014 rispondevano alle condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 772/2004 Il Regolamento non trova applicazioni in merito alle clausole in materia di licenze relative agli accordi di ricerca e sviluppo, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1217/2010 o degli accordi di specializzazione, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1218/2010.