Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-119/97, 04.03.1999
In materia di concorrenza, la valutazione dell’interesse comunitario rappresentato da una denuncia varia in rapporto alle circostanze
di ciascun caso di specie e, quindi, non è possibile limitare il numero
dei criteri cui la commissione può riferirsi né imporle il ricorso
esclusivo a determinati criteri.
La commissione non può basarsi sul fatto che siano cessate pratiche assertivamente
contrarie al trattato per decidere di archiviare, per assenza di interesse comunitario,
la denuncia che segnala tali pratiche senza aver verificato che non persistano
effetti anticoncorrenziali e che la gravità delle asserite violazioni
o la persistenza dei loro effetti non siano tali da attribuire a tale denuncia
un interesse comunitario.