Tribunale di Bari, 16.11.1998
Costituisce atto di concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale la vendita sottocosto di prodotti (nella specie, olio lubrificante), in mancanza di circostanze particolari quali i saldi di fine stagione, l’esaurimento delle scorte, la liquidazione dell’attività o le vendite promozionali soggette ad apposita disciplina, e a nulla rilevando la temporaneità dell’offerta o la minima incidenza quantitativa sul mercato.