Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-306/96, 28.04.1998
L’art. 85, n. 1, del trattato osta al divieto posto da un fornitore stabilito in uno Stato membro ad un distributore, stabilito in un altro Stato membro, al quale affidi la distribuzione dei suoi prodotti in un territorio situato al di fuori della comunità, di procedere a qualsiasi vendita in un territorio diverso da quello previsto dal contratto, ivi compreso il territorio della Comunità, sia mediante commercializzazione diretta sia mediante riesportazione dal territorio contrattuale, se tale divieto ha per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno della Comunità e rischi di influenzare i flussi di scambio tra gli Stati membri, anche nel caso in cui il fornitore distribuisca i propri prodotti all’interno della comunità tramite una rete di distribuzione selettiva esentata ai sensi dell’art. 85, n. 3, del trattato.