Tribunale di Monza, 16.07.2002
L’art. 25 bis, D.Lgs. n. 95/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 164/2001, alla
stregua del quale per un periodo di dieci anni la protezione per diritto d’autore
non
opera nei confronti di coloro che abbiano fabbricato e venduto prodotti realizzati
in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto
e caduti in pubblico dominio, deve essere applicato anche in quelle situazioni
nelle quali i prodotti fabbricati e messi in commercio non beneficiassero di
tutela brevettuale per modello ornamentale.
II legislatore, nell’imporre con il novellato art. 2, n. 10, l.d.a., che le opere
presentino di per sé carattere creativo e valore artistico ha individuato
il gradiente di originalità necessario per attribuire la protezione per
diritto d’autore ad un modello o disegno fissando un requisito parzialmente autonomo
e specifico per i prodotti dell’ industrial design, affinché la
suddetta protezione non possa essere estesa a quelle situazioni ove l’opera,
per quanto creativa nel significato tradizionale di espressione della personalità dell’autore,
non presenti in sé altresì i connotati dell’espressione artistica
per essere costituita da una forma facilmente riproducibile in modo seriale e
su larga scala (in applicazione di questo principio il Tri-bunale ha negate la
protezione per diritto d’autore alla produzione di Cassina che si svolge chiaramente
ed incontestatamente su larga scala e con carattere di intensa serialità).
La rigidità delle fonti di prova relative alla trasmissione del diritto
d’autore (art. 110 l.d.a.) e l’inerenza al sistema di un principio generale (ricavabile
dagli artt. 19-119 l.d.a.) in forza del quale la trasmissione dei relativi diritti
non può oltrepassare l’ambito di ciò che è attualmente tutelato
dall’ordinamento rende inconfigurabile l’affermazione delta titolarità in
capo ad un soggetto di diritti acquisiti sulla base di un contratto stipulato
prima della nascita della relativa tutela giuridica (in applicazione di questo
principio il Tribunale ha negato la titolarità in capo a Cassina dei diritti
sui modelli di Le Corbusier acquisiti sulla base di un contratto stipulato con
la omonima fondazione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2001,
n. 164).
L’uso in funzione descrittiva del marchio altrui deve essere sempre conforme
ai principi della correttezza professionale e ciò non può predicarsi
quando il concorrente faccia riferimento ad elementi lin-guistici e figurativi
che nell’uso collettivo funzionano da catalizzatori dei gusti della clientela
non già su qualità astratte liberamente riproducibili ma su peculiarità suscettibili
di acquisire rilevanza commerciale, sviluppate onerosamente con tale finalità ed
oggetto di contratti di scambio (in applicazione di questo principio il Tribunale
ha accertato la contraffazione del marchio Le Corbusier da parte del produttore
concorrente che produce e vende prodotti perfettamente conformi ai modelli disegnati
dal famoso architetto).