Giurisprudenza

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Tribunale di Monza, 16.07.2002

L’art. 25 bis, D.Lgs. n. 95/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 164/2001, alla stregua del quale per un periodo di dieci anni la protezione per diritto d’autore non opera nei confronti di coloro che abbiano fabbricato e venduto prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio, deve essere applicato anche in quelle situazioni nelle quali i prodotti fabbricati e messi in commercio non beneficiassero di tutela brevettuale per modello ornamentale.
II legislatore, nell’imporre con il novellato art. 2, n. 10, l.d.a., che le opere presentino di per sé carattere creativo e valore artistico ha individuato il gradiente di originalità necessario per attribuire la protezione per diritto d’autore ad un modello o disegno fissando un requisito parzialmente autonomo e specifico per i prodotti dell’ industrial design, affinché la suddetta protezione non possa essere estesa a quelle situazioni ove l’opera, per quanto creativa nel significato tradizionale di espressione della personalità dell’autore, non presenti in sé altresì i connotati dell’espressione artistica per essere costituita da una forma facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala (in applicazione di questo principio il Tri-bunale ha negate la protezione per diritto d’autore alla produzione di Cassina che si svolge chiaramente ed incontestatamente su larga scala e con carattere di intensa serialità).
La rigidità delle fonti di prova relative alla trasmissione del diritto d’autore (art. 110 l.d.a.) e l’inerenza al sistema di un principio generale (ricavabile dagli artt. 19-119 l.d.a.) in forza del quale la trasmissione dei relativi diritti non può oltrepassare l’ambito di ciò che è attualmente tutelato dall’ordinamento rende inconfigurabile l’affermazione delta titolarità in capo ad un soggetto di diritti acquisiti sulla base di un contratto stipulato prima della nascita della relativa tutela giuridica (in applicazione di questo principio il Tribunale ha negato la titolarità in capo a Cassina dei diritti sui modelli di Le Corbusier acquisiti sulla base di un contratto stipulato con la omonima fondazione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 164).
L’uso in funzione descrittiva del marchio altrui deve essere sempre conforme ai principi della correttezza professionale e ciò non può predicarsi quando il concorrente faccia riferimento ad elementi lin-guistici e figurativi che nell’uso collettivo funzionano da catalizzatori dei gusti della clientela non già su qualità astratte liberamente riproducibili ma su peculiarità suscettibili di acquisire rilevanza commerciale, sviluppate onerosamente con tale finalità ed oggetto di contratti di scambio (in applicazione di questo principio il Tribunale ha accertato la contraffazione del marchio Le Corbusier da parte del produttore concorrente che produce e vende prodotti perfettamente conformi ai modelli disegnati dal famoso architetto).

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