Giurisprudenza

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Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-40/01, 11.03.2003

Premesso che compete alla Corte interpretare in maniera uniforme il concetto di uso effettivo di cui agli artt. 10 e 12 della Direttiva n. 89/104 CEE sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di marchi d'impresa, costituisce uso effettivo un uso non simbolico, ossia non finalizzato al mero mantenimento dei diritti conferiti dal marchio bensì conforme alla funzione essenziale del marchio che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine di un prodotto o di un servizio, di guisa che è necessario che il marchio sia utilizzato sul mercato delle merci o dei servizi che ne sono contrassegnati e non solamente in seno all'impresa interessata e deve concernere merci o servizi che sono già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, sia imminente, fermo restando che, nel valutare la fattispecie, si potrà tener conto in particolare della natura della merce o del servizio in questione, delle caratteristiche del mercato interessati o dell'ampiezza e della frequenza dell'uso del marchio.
Spetta al Giudice del rinvio, per la soluzione della controversia di cui è investito, trarre le conseguenze derivanti dal concetto di diritto comunitario di un uso effettivo del marchio quale interpretato dalla Corte nella risposta al quesito pregiudiziale.

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