Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-299/99, 18.06.2002
Non esiiste una categoria di marchi la cui registrazione non sia esclusa dall'art.
3, nn. 1, lett b) - d) e 3 della prima Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988,
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia
di marchi d'impresa, e lo sia però dall'art. 3, n. 1, lett. a), di quest’ ultima,
per il motivo che tali marchi non sono adatti a distinguere i prodotti del titolare
del marchio da quelli di altre imprese.
Per essere idonea a distinguere un prodotto ai fini dell'art. 2 della Direttiva
89/104, la forma del prodotto in rapporto al quale il segno viene registrato
non esige alcuna aggiunta arbitraria, come una decorazione senza uno scopo funzionale.
Qualora un operatore economico sia l'unico ad immettere sul mercato determinati
prodotti, l'uso su larga scala di un segno, il quale consista nella forma di
detti prodotti, può essere sufficiente ad attribuire al segno medesimo
un carattere distintivo ai fini dell'art. 3, n. 3, delta Direttiva 89/104, in
circostanze in cui, quale conseguenza di detto uso, una parte sostanziale degli
ambienti interessati associa tale forma del prodotto a quell'operatore, ad esclusione
di qualsiasi altra impresa, o, in assenza di contraria in-dicazione, crede che
i prodotti aventi tale forma provengono da quest’ultimo. Tuttavia, per
quanto riguarda le circostanze in cui la condizione imposta da detta disposizione
può essere considerata soddisfatta, spetta al giudice nazionale verificare
che esse sono comprovate sulla base di dati concreti ed affidabili, che si prende
in considerazione l'aspettativa presunta di un consumatore medio della categoria
di prodotti o servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento
ed avveduto e che l'identificazione, da parte degli ambienti interessati, del
prodotto come proveniente da un'impresa determinata viene effettuata grazie all'uso
del marchio in quanto marchio.
L'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della Direttiva 89/104, va interpretato
nel senso che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto necessaria
per ottenere un dato risultato tecnico non può essere registrato ai sensi
di tale disposizione qualora risulti comprovato che le caratteristiche funzionali
essenziali di tale forma sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico.
Inoltre la dimostrazione dell'esistenza di altre forme che permettono di ottenere
il medesimo risultato tecnico non permette di disattendere l'impedimento alla
registrazione o il motivo di nullità contenuto nella disposizione stessa.