Giurisprudenza

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Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-299/99, 18.06.2002

Non esiiste una categoria di marchi la cui registrazione non sia esclusa dall'art. 3, nn. 1, lett b) - d) e 3 della prima Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e lo sia però dall'art. 3, n. 1, lett. a), di quest’ ultima, per il motivo che tali marchi non sono adatti a distinguere i prodotti del titolare del marchio da quelli di altre imprese.
Per essere idonea a distinguere un prodotto ai fini dell'art. 2 della Direttiva 89/104, la forma del prodotto in rapporto al quale il segno viene registrato non esige alcuna aggiunta arbitraria, come una decorazione senza uno scopo funzionale.
Qualora un operatore economico sia l'unico ad immettere sul mercato determinati prodotti, l'uso su larga scala di un segno, il quale consista nella forma di detti prodotti, può essere sufficiente ad attribuire al segno medesimo un carattere distintivo ai fini dell'art. 3, n. 3, delta Direttiva 89/104, in circostanze in cui, quale conseguenza di detto uso, una parte sostanziale degli ambienti interessati associa tale forma del prodotto a quell'operatore, ad esclusione di qualsiasi altra impresa, o, in assenza di contraria in-dicazione, crede che i prodotti aventi tale forma provengono da quest’ultimo. Tuttavia, per quanto riguarda le circostanze in cui la condizione imposta da detta disposizione può essere considerata soddisfatta, spetta al giudice nazionale verificare che esse sono comprovate sulla base di dati concreti ed affidabili, che si prende in considerazione l'aspettativa presunta di un consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto e che l'identificazione, da parte degli ambienti interessati, del prodotto come proveniente da un'impresa determinata viene effettuata grazie all'uso del marchio in quanto marchio.
L'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della Direttiva 89/104, va interpretato nel senso che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto necessaria per ottenere un dato risultato tecnico non può essere registrato ai sensi di tale disposizione qualora risulti comprovato che le caratteristiche funzionali essenziali di tale forma sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico. Inoltre la dimostrazione dell'esistenza di altre forme che permettono di ottenere il medesimo risultato tecnico non permette di disattendere l'impedimento alla registrazione o il motivo di nullità contenuto nella disposizione stessa.

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