Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-39/97, 29.09.1998
L'art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988,
n. 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia
di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che il carattere distintivo
del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione
per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai
due marchi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione.
Può sussistere un rischio di confusione ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett.
b), della direttiva n. 89/104 anche qualora, per il pubblico, i prodotti e servizi
di cui trattasi abbiano luoghi di produzione diversi. Per contro, l'esistenza
di un tale rischio è esclusa se non risulta che il pubblico possa credere
che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da
imprese economicamente legate tra loro.