Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-355/96, 16.07.1998
L'art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE,
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d'impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio
1992, osta a norme nazionali che prevedano l'esaurimento del diritto conferito
da un marchio d'impresa per prodotti messi in commercio al di fuori dello Spazio
economico europeo con detto marchio dal titolare o con il suo consenso.
L'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 non può essere interpretato nel
senso che, sulla base di questa sola disposizione, il titolare di un marchio
ha la facoltà di ottenere che venga inibito ad un terzo di usare il marchio
per prodotti che sono stati messi in commercio al di fuori dello Spazio economico
europeo con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.