Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-337/95, 04.11.1997
Un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno è tenuto a rivolgersi alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 177, comma 3, Trattato CE, a meno che la questione sollevata sia materialmente identica ad una questione già decisa in via pregiudiziale nell’ambito della medesima causa nazionale. Gli artt. 5 e 7 della direttiva n. 89/104 devono essere interpretati nel senso che, qualora vengano immessi sul mercato comunitario prodotti contrassegnati con un marchio dal titolare stesso del marchio o con il suo consenso, il rivenditore ha, oltre alla facoltà di mettere in vendita tali prodotti, anche quella di usare il marchio per promuovere l’ulteriore commercializzazione dei prodotti stessi. Il titolare di un marchio non può inibire, in forza dell’art. 7, n. 2, della direttiva n. 89/104, ad un rivenditore, che smercia abitualmente articoli della medesima natura ma non necessariamente della medesima qualità dei prodotti contrassegnati con il marchio, l’uso del marchio stesso, conformemente alle modalità correnti nel suo settore di attività al fine di promuovere l’ulteriore commercializzazione di quei prodotti, a meno che non venga dimostrato, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie, che l’uso del marchio a tal fine nuoce gravemente al prestigio del marchio stesso. Gli artt. 30 e 36 del Trattato CE devono essere interpretati nel senso che il titolare di un diritto di marchio o di un diritto d’autore non può inibire ad un rivenditore, che smercia abitualmente articoli della medesima natura ma non necessariamente della medesima qualità dei prodotti tutelati, l’uso di tali prodotti conformemente alle modalità correnti nel suo settore di attività, al fine di promuovere la loro ulteriore commercializzazione, a meno che non venga dimostrato, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie, che l’uso dei detti prodotti a tal fine nuoce gravemente al prestigio del marchio.