Corte d'Appello di Milano, 18.06.2015
Il regolamento CE n. 110/2008 tutela l’indicazione geografica protetta (IGP) delle bevande spiritose, quale è il rum. Il sistema previsto dal regolamento si basa sulla registrazione delle indicazioni geografiche che si vogliono tutelare. Tale registrazione è richiesta anche quando la bevanda spiritosa sia prodotta in un paese terzo e importata su territorio comunitario. Il rum è un prodotto le cui qualità o le cui caratteristiche non sono dovute essen¬zialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico; viceversa la prove¬nienza geografica del rum può incidere sulla sua reputazione, A prescindere dalla sua registrazione, l’indicazione geografica del rum non è suscettibile di tutela, essendo il rum un prodotto proveniente da paesi anche diversi da Cuba. La provenienza geografica, quando non collegata alla qualità, alle caratteristiche e alla reputazione del prodotto, è esorbitante dall’ambito delle indicazioni geografiche del regolamento comunitario e per¬tanto azionabile a prescindere dalla registrazione comunitaria, impedendo il suo uso per prodotti non provenienti dalla località cui la denominazione si riferisce. L’ari. 2598 n. 2 c.c. delinea due diverse ipotesi di concorrenza sleale, la prima delle quali è costituita dall’indicazione sul prodotto di una provenienza geografica diversa dall’effettivo luogo di origine, a prescindere da ogni riferimento alla qualità dei prodotti originari da quel luogo. La seconda è costituita nella falsa attribuzione ad un prodotto di qualità che provengono da una data indicazione geografica. Quest’ultima ipotesi, facendo riferimento alla qualità del prodotto, ricade nell’abito delle disposizioni del regolamento comunitario, con la conseguenza che la stessa, in assenza di registrazione della indicazione geografica presso il registro UE, non può essere fatta valere sulla base delle disposizioni nazionali. La prima ipotesi appare esorbi¬tante dall’ambito delle prescrizioni del regolamento comunitario e pertanto può essere fatta valere per la tutela della denominazione geografica come tale, impedendone l’uso per prodotti non provenienti dalla località cui la denominazione si riferisce senza alcun collegamento alle qualità e caratteristiche dei prodotti.