Tribunale di Milano, 11.09.2015
L’oggetto del modello di utilità, come descritto dal comma 1 dell’art. 82 c.p.i., riguarda tutti quei dispositivi che, in concreto, realizzano una nuova conformazione di elementi già noti e che conferiscono particolare efficacia ed utilità all’utensile ove essi sono applicati. Nei modelli di utilità, l’ambito di rilevanza dell’ipotesi di una loro contraffa¬zione per equivalenti deve ritenersi più circoscritto rispetto a quello assegnato nelle ipotesi di contraffazione di brevetti per invenzione. Tuttavia il richiamo ad un medesimo “concetto innovativo” eseguito dalla norma comporta necessariamente che anche forme diverse possano essere ritenute interferenti qualora possa ritenersi evidente che — a pari efficacia — le forme differenti non siano altro che una variante ovvia della struttura descritta nel brevetto, cioè già di per sé costituenti normale alternativa tecnica mediante la quale raggiungere il medesimo risultato (nel caso di specie, la sola variazione della previsione di un elemento dentato rettilineo, collegato tramite un elemento elastico al pedale in grado di azionare il movimento del cestello, rispetto ad un unico elemento curvilineo è stata ritenuta una contraffazione per equivalenti del modello di utilità azionato).