Cassazione Civile, Sez. I, 15339/2016, 25.07.2016
In materia di brevetti, la contemporanea pendenza del giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità comporta la necessità di sospendere quello riguardante la contraffazione, dovendo il giudice della contraffazione attendere la decisione della questione pregiudiziale relativa alla validità del brevetto, e non potendo, quindi, risolverla egli stesso in via incidentale, essendo prospettabile l'eventualità di un contrasto tra giudicati. Ove, tuttavia, la decisione sulla contraffazione abbia preceduto quella sulla validità sul brevetto essa non è idonea ad assumere autorità di giudicato in ordine alla questione relativa alla validità del brevetto, potendo dar luogo esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce, espressamente contemplato dal R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 59 bis e dall'art. 77 del codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, risolto attraverso l'attribuzione di efficacia retroattiva alla dichiarazione di nullità, con salvezza degli atti esecutivi già compiuti in base a quella di contraffazione.