Cassazione Civile, Sez. I, 1277/2015, 25.01.2016
Il marchio "Buddha Bar" è nullo a causa dell'inidoneità denotativa del riferimento a Buddha. La S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano ritenuto che il riferimento a Buddha non avesse alcuna idoneità denotativa in quanto l'uso di tale nome evoca non solo una religione, ma comunica altresì adesione o comunque interesse verso una filosofia e uno stile di vita connotativi di un costume pertinente a manifestazioni dell'agire sociale diversificate. Tale giudizio di fatto (incensurabile in sede di legittimità) è stato ritenuto plausibile dai giudici della nomofilachia, anche sul rilievo che l'accostamento del termine "Buddha" ai termini "bar" o "cafè" non può considerarsi né anomalo né inusuale .