Tribunale di Milano, 04.02.2014
Il disegno bidimensionale in sé (a prescindere dalla sua destinazione industriale, genetica ovvero funzionale) trova tutela autorale nel solo dettato di cui all'art. 2, n. 4, l.a. La scindibilità, benché requisito espunto dal testo normativo, costituisce ancora il discrimen ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di cui al punto 4 piuttosto che quella di cui al punto 10. Né osta a tale interpretazione la ripetizione in serie della creazione, alla luce dell'art. 13 l.a. che ammette la riproduzione in copia dell'opera.