Corte d'Appello di Napoli, 23.03.2015
I. Per i segni figurativi non descrittivi, che però corrispondano agli usi costanti nel commercio (anche solo per un determinato settore merceologico), deve ritenersi che il divieto di registrazione non operi allorché il segno, in concreto, per le caratteristiche formali, presenti profili arbitrari/di fantasia, tanto da distaccarlo, appunto distinguerlo, dagli altri del settore, pur con lo stesso oggetto/dello stesso tipo, diffusi nel mercato, anche quanto a quel genere merceologico. (In applicazione di questo principio la Corte d'Appello di Napoli ha ritenuto valido il marchio costituito dall'immagine della corona della Rolex). Il. Mentre i vari elementi che compongono il marchio d'insieme sono privi, in quanto tali, di distintività atteso che è proprio la loro combinazione a dar vita a un segno che può avere carattere distintivo nel.mercato, il marchio complesso è costituito da una pluralità di elementi ciascuno dei quali dotato di capacità distintiva, quindi tutelabile autonomamente come marchio, che però possono essere anche privi di particolare forza individualizzante, con conseguente debolezza del marchio complesso medesimo. III. Nel marchio complesso il giudizio di confondibilità va condotto nbn in via complessiva e di sintesi, ma in modo parcellizzato, per ciascuna componente dotata di capacità distintiva, denominativa o figurativa che sia, non essendo al riguardo configurabile un'astratta gerarchia, la cui tutela si riflette sull'intero marchio coni· plesso.