Tribunale di Roma, 1953/2015, 28.01.2015
I. L'art. 73 L.A. delinea un mero diritto di credito, laddove i diritti che competono al produttore fonografico ex art. 72 sono diritti assoluti, connotati da uno ius excludendi che è ovviamente assente ove vengano in questione i diritti secondari di cui all'art. 73. Più in particolare, l'art. 72 accorda protezione al risultato dell'attività imprenditoriale di organizzazione della fissazione dei suoni che è svolta dal produttore fonografico, a condizione che i fonogrammi fissati sul supporto abbiano il carattere della novità; il detto produttore acquista quindi, per effetto della sola fissazione, e quindi a titolo originario, un insieme di diritti patrimoniali; tali diritti hanno natura esclusiva, nel senso che sono accomunati dallo ius excludenditipico delle privative. I medesimi diritti - che si ritiene, in dottrina, vadano piuttosto qualificati come,facoltà riconducibili ad un unico diritto esclusivo di utilizzazione economica - sono enunciati dall'art. 72; ma la tipizzazione, secondo l'opinione dominante, non ha carattere tassativo. L'art. 73, invece, seleziona alcune situazioni che sarebbero astrattamente soggette alla disciplina dei diritti esclusivi del produttore fonografico, riservando ad esse un diverso trattamento. Tali situazioni sono riconducibili a quelle che vengono comunemente denominate utilizzazioni secondarie dei fonogrammi; in presenza di esse il diritto esclusivo del produttore degrada a diritto di credito: diritto che è peraltro riconosciuto, oltre che al produttore, agli artisti interpreti ed esecutori. L'uno e gli altri, in conseguenza di una utilizzazione secondaria dei fonogrammi, che è libera, hanno titolo alla riscossione di un compenso, la cui misura è definita da apposito regolamento. Il. Mentre lo sfruttamento non autorizzato, da parte dei terzi, dei diritti esclusivi del produttore previsti dall'art. 72 costituisce un illecito extracontrattuale tutelato dalle azioni risarcitoria ed inibitoria, le utilizzazioni ex art. 73 poste in atto da chi non sia titolare della privativa costituisce un atto comunque lecito e il pagamento del compenso rappresenta un obbligo (di tipo indeilnitariol derivante da tale attività di sfruttamento. III. Il diritto di sincronizzazione, benché possa rientrare nell'ampio genus del diritto di riproduzione, se ne differenzia per le diverse modalità di esercizio e di attuazione. Tali diverse modalità, d'altro canto, incidono sul contenuto stesso del diritto di sincronizzazione, il quale inevitabilmente ricomprende anche la facoltà di apportare all'opera musicale le modificazioni necessitate dall'inserimento della stessa nel contesto audiovisivo. Nel contempo, il diritto stesso si differenzia da quello relativo alla mera riproduzione in quanto il suo esercizio può pregiudicare il diritto morale dell'autore del brano musicale (in ragione dell'abbinamento di questo ad immagini che l'autore ritenga inappropriate alla propria personalità artistica, o tali da alterare il significato dell'opera da lui realizzata, o comunque svilirla). IV. L'abbinamento non autorizzato di brani musicali a una pellicola cinematografica costituisce un vero e proprio illecito, dal momento che vìola i diritti esclusivi del produttore fonografico consistenti nella riproduzione, con conseguente adattamento, del fonogramma all'interno di quella cinematografica o, in generale, audiovisiva. V. Il diritto di sincronizzazione è un diritto esclusivo spettante, ex art. 72, al produttore fonografico ed esso non è suscettibile di essere esercitato da chicchessia senza autorizzazione del detto soggetto, come accade per le utilizzazioni di cui all'art. 73 (utilizzazioni dalle quali sortisce il diritto di credito ad un compenso). È evidente, infatti, che una volta qualificata l'attività di sincronizzazione come espressione di un diritto primario, non possa ammettersi, con riferimento ad essa, il compenso che spetta agli artisti interpreti ed esecutori per i diritti secondari derivanti da pubbliche utilizzazioni