Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C-616/10, 12.07.2012
L'art. 6, punto 1, del regolamento del consiglio 22 dicembre 2000 n. 44/2001/Ce, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e I’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una situazione in cui una o più società stabilite in diversi Stati membri sono accusate, ciascuna separatamente, in un procedimento pendente dinanzi al giudice di uno di tali Stati membri, di contraffazione riguardo alla stessa parte nazionale di un brevetto europeo, quale in vigore in altro Stato membro, a causa di atti riservati concernenti il medesimo prodotto, può condurre a decisioni incompatibili in caso di trattazione separata delle controversie, ai sensi della suddetta disposizione (nella specie, la corte ha affidato al giudice del rinvio la valutazione circa I'esistenza di un rischio di contrasto tra le pronunce da adottare separatamente, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti delle controversie).
L'art. 22, punto 4, del regolamento del consiglio 22 dicembre 2000 n. 44/2001/Ce, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che fissa la competenza esclusiva del giudici di ogni Stato membro in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato, deve essere interpretato nel senso che non osta, in circostanze in cui in altro procedimento incidentale tra le stesse parti venga richiesto un provvedimento cautelare inibitorio, all'applicazione del criterio della competenza ad emettere i provvedimenti cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro, attribuita al giudice di detto Stato.