Corte di Cassazione, 23.06.2011
In sede di giudizio per la contraffazione di brevetto, non sussiste alcuna causa di incompatibilità che impedisca la nomina, quale consulente d'ufficio nel giudizio di merito, del medesimo esperto che abbia svolto funzioni di consulente del giudice nella fase cautelare.
L'accertamento della sussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., costituiti dall'aver agito o resistito in mala fede o con colpa, implica un apprezzamento di fatto non censurabile nel giudizio di legittimità, quando la relativa motivazione risponda a criteri logico-giuridici corretti (nella specie, è stata ritenuta adeguata la motivazione della decisione di appello con cui era stata esclusa la responsabilità della parte che, deducendo la titolarità di un numero elevato di brevetti ed ipotizzando il rischio di sottrazione ed occultamento dei prodotti realizzati in contraffazione, aveva prima promosso una domanda cautelare a tutela dei brevetti, richiedendo la descrizione ed il sequestro degli altrui prodotti, e poi aveva instaurato il relativo giudizio di merito, pur essendo stata accertata sin dalla fase cautelare l'irrilevanza di alcuni dei brevetti indicati nella domanda e la nullità degli altri brevetti).