Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C-125/10, 08.12.2011
L'art. 13 del regolamento del consiglio 18 giugno 1992 n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, come modificato dal regolamento del parlamento europeo e del consiglio 12 dicembre 2006 n. 1901, nel combinato disposto con I'art. 36 dello stesso regolamento 1901/2006, dev'essere interpretato nel senso che è consentito il rilascio di un certificato protettivo complementare per medicinali qualora il periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nell'Unione europea sia inferiore a cinque anni; in tal caso, il termine di proroga pediatrica previsto dal regolamento 1901/2006 inizia a decorrere dalla data determinata deducendo, dalla data discadenza del brevetto, la differenza tra cinque anni e la durata del periodo intercorso tra il deposito della domanda di brevetto e il rilascio della prima autorizzazione di immissione in commercio.