Tribunale di Venezia, 15.02.2012
Non è ammessa la registrazione come marchio di impresa della forma tridimensionale che dà un valore sostanziale al prodotto, tale essendo quella idonea ad influenzare o anche a determinare la scelta d'acquisto del consumatori, non solo per la sua particolare gradevolezza estetica, ma anche perché comunque è in grado di esercitare una particolare attrattiva (nella specie, il tribunale ha escluso la tutelabilità come marchio delle calzature Crocs, la cui peculiare forma tozza, «brutta» e «buffa», ma «trendy», presenta una particolare attrattiva per l'acquisto: tuttavia la tutela è stata riconosciuta, nei confronti dell'altrui successiva contraffazione, sotto il profilo della concorrenza sleale per imitazione servile, trattandosi comunque di forme individualizzanti).
Il c.d. secondary meaning, vale a dire il «rafforzamento» in ragione dell'uso reiterato, è idoneo a rendere registrabile un marchio di forma originariamente privo di capacità distintiva, ma non uno la cui forma dà un valore sostanziale al prodotto che però, se comunque individualizzante, può essere tutelata, a fronte dell'altrui attività contraffattiva, sotto il profilo della concorrenza sleale per imitazione servile.