Corte di Cassazione, 19688, 11.09.2009
Modello di Utilità e Brevetto per Invenzione: differenze
La valutazione del requisito dell'originalità propria del brevetto per modello di utilità si distingue in maniera netta rispetto a quanto previsto dai brevetti per invenzione, posto che il brevetto per modello di utilità non pretende, come l'invenzione, l'acquisizione di ulteriori conoscenze tecnico-scientifiche, essendo il concetto innovativo di cui all'art. 2 l. mod. da valutare in funzione del mero incremento di efficienza e di comodità di impiego.
La differenza tra i due brevetti si pone su un piano qualitativo. Per il modello di utilità la novità intrinseca opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di uno strumento già noto, ancorchè sia richiesto l'apporto di un'idea nuova.
Tale innovazione, pur non essendo tale da far qualificare il trovato come vera e propria invenzione, tuttavia, laddove configura diversamente un meccanismo già noto, gli consente di fornire nuova utilità.
Essa, se non presuppone, come per l'invenzione industriale, l'acquisizione di ulteriori conoscenze scientifiche, ovvero la scoperta di un nuovo rapporto causa-effetto riproducibile in un prodotto diverso, deve comunque consistere nella realizzazione di una forma nuova di un prodotto noto, che quantomeno accesca l'utilità dallo stesso fornita.