Corte di Cassazione, 1476, 23.01.2007
Non è consentito — per l'effetto confusorio e fuorviante che può derivarne — il riferimento, nella denominazione di un'associazione fra avvocati, ad un celeberrimo avvocato defunto, che non ne è stato il fondatore, né comunque partecipe, in quanto costituita successivamente alla sua morte,.