Tribunale di Bari, 12.07.2007
La nullità del marchio registrato per contrastò con i parametri legislativi di liceità, vertendosi in materia di tutela di interessi della collettività, è rilevabile d'ufficio dal giudice.
Il marchio registrato per capi di abbigliamento costituito dalla lettera A, accompagnata da due punti, i quali per il posizionamento e caratteristiche grafiche rappresentano due figure umane, stilizzate, nel compimento di un atto sessuale, non è contrario al buon costume, in quanto il riferimento osceno è solo indiretto ed eventuale, ed è quindi tutelabile, anche in sede cautelare, avverso l'altrui contraffazione (nella specie, il tribunale lo ha ritenuto confondibile con quello successivo, per gli stessi prodotti, costituito dalla lettera K, di analoga rappresentazione cromatica e grafica, abbinata all'apposizione di due puntini a mo' di dieresi, pure evocante un rapporto sessuale).