Corte di Cassazione, 14684, 25.06.2007
È valido il marchio costituito da una lettera dell'alfabeto, a prescindere dalla sua concreta caratterizzazione grafica e dalla Stilizzazione eventualmente adottata per impedire di identificare il segno con una lettera pura e semplice dell'alfabeto, quando sia dimostrata la capacità del segno nello stabilire un collegamento con i prodotti dell'impresa titolare del segno stesso (nella specie, si trattava del marchio che riproduceva la forma della lettera Omega dell'alfabeto greco).
Nel giudizio sulla confondibilità tra marchi costituiti da lettere dell'alfabeto, trattandosi di marchi deboli, occorre verificare se, pur in presenza di varianti formali, in entrambi i marchi sia presente il nucleo del segno cui è affidata la funzione distintiva, dovendosi affermare in tale ipotesi la contraffazione del marchio anteriore (nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che, a fronte dell'uso di un marchio successivo rappresentato mediante la riproduzione della medesima lettera dell'alfabeto, aveva escluso la confondibilità tra i marchi per essere il successivo caratterizzato da diversità di colorazioni e dall'apposizione, in aggiunta alla lettera dell'alfabeto, del nome commerciale dell'impresa).