Giurisprudenza

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Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-533/06, 12.06.2008

Gli art. 5, nn. 1 e 2, della prima direttiva del consiglio 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e 3 bis, n. 1, della direttiva del consiglio 10 settembre 1984 n. 84/450/Cee, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva del parlamento europeo e del consiglio 6 ottobre 1997 n. 97/55/Ce, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio registrato non è legittimato a far vietare l'uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile al suo marchio in una pubblicità comparativa, che soddisfa tutte le condizioni di liceità enunciate al detto art. 3 bis, n. 1. (1)

Fermo che il titolare di un marchio registrato non è legittimato a far vietare l'uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile al suo marchio in una pubblicità comparativa, che soddisfa tutte le condizioni di liceità enunciate all'art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450/Cee quando però ricorrono le condizioni richieste dall'ari. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva del consiglio 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, per vietare l'uso di un segno identico o simile ad un marchio registrato, è escluso che la pubblicità comparativa, in cui tale segno è utilizzato, soddisfi la condizione di liceità enunciata dall'ari. 3 bis, n. 1, lett. d), della direttiva del consiglio 10 settembre 1984 n. 84/450/Cee concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva del parlamento europeo e del consiglio 6 ottobre 1997 n. 97/55/Ce. (2)

L'art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva del consiglio 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato non è legittimato a far vietare l'uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa, di un segno simile a tale marchio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui tale marchio è stato registrato, quando tale uso non da adito ad un rischio di confusione per il pubblico, e ciò a prescindere dal fatto che tale pubblicità comparativa soddisfi o meno tutte le condizioni di liceità enunciate all'art. 3 bis della direttiva del consiglio 10 settembre 1984 n. 84/450/Cee concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva del parlamento europeo e del consiglio 6 ottobre 1997 n. 97/55/Ce. (3)

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