Corte di Cassazione, 25351, 17.10.2008
In tema di impugnazioni contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi in materia di invenzioni, il collegio giudicante non deve essere composto da tutti i membri della commissione prevista dall'art. 71 l. invenzioni. (1)
Può essere brevettata l'invenzione di combinazione che applichi una formula nota ad un processo anch'esso noto, sempre però che ne derivi un quid novi, consistente in un progresso dello stato della tecnica, e che tale soluzione non appaia ovvia ad una persona esperta del ramo (alla stregua di tale principio, la Suprema corte — ritenendola espressione di una valutazone tecnica — ha confermato la decisione della Commissione ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi di rigetto, per mancanza di un sufficiente gradiente innovativo, della domanda di brevettazione di un'invenzione che — sostanzialmente — faceva applicazione della formula di trasmissione del calore ad una costruzione di forma sferica, con conseguente risparmio energetico). (2)