Tribunale Di Primo Grado Delle Comunità Europee, T-29/04, 08.12.2006
In tema di utilizzazione del marchio anteriore, posto a base della domanda di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, va escluso che ricorra l'ipotesi dell'uso in forma diversa da quella in cui è stata effettuata la registrazione quando il segno utilizzato in commercio venga affiancato ad uno o più marchi, così come avviene in taluni specifici settori commerciali quali quello automobilistico e vinicolo (nella specie, si trattava dell'uso del marchio registrato «Cristal» sulle bottiglie e sulle confezioni di una società produttrice di champagne, insieme all'indicazione della ditta produttrice — Louis Roederer — o delle lettere iniziali della stessa ditta - l r - che non è stato ritenuto inidoneo a pregiudicare la funzione distintiva del marchio registrato). La valutazione in ordine alla somiglianza tra i prodotti ed i servizi contraddistinti da un marchio comunitario ed un marchio anteriore deve essere operata valutando tutti i fattori pertinenti, tra cui rientrano la natura, la destinazione, l'impiego, la concorrenzialità o complementarità dei prodotti e dei servizi: pertanto, devono ritenersi identici i vini di provenienza francese (che comprendano champagne e spumanti) d'un lato e i vini spumanti spagnoli tipo «cava» dall'altro, dal momento che la prima categoria comprende la seconda, indipendentemente dalla circostanza che i luoghi di produzione dei prodotti a paragone siano diversi. In tema di comparazione dei segni per valutarne il rischio di confusione, occorre far riferimento ai segni così come sono registrati e non anche alle modalità del loro uso in concreto insieme ad altri marchi; ricorre pertanto una somiglianza visiva quando il marchio denominativo anteriore, che rappresenta un termine evocativo della qualità del prodotto, sia interamente compreso nel marchio per cui si chiede la registrazione come marchio comunitario, così come ricorre una somiglianza uditiva per l'identità del termine ricorrente in entrambi i marchi (e tenendo conto che il marchio concerne prodotti destinati ad essere acquistati e richiesti mediante ordini orali) ed una somiglianza concettuale, dal momento che anche un termine evocativo può rappresentare, elemento dominante dì un marchio complesso (nella specie, si trattava del marchio anteriore «Cristal» e del marchio comunitario richiesto «Cristal Castellblanch»). Il rischio di confusione tra marchio comunitario e marchi anteriori deve ritenersi sussistente anche se questi ultimi abbiano un debole carattere distintivo, ove ricorra una forte somiglianza dei prodotti o dei servizi contraddistinti dai marchi ed una somiglianza tra i segni corrispondenti.