Corte Di Giustizia Delle Comunità Europee, C-145/05, 27.04.2006
L'art. 5 della prima direttiva del consiglio 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee, sul ravvicinamento dette legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, va interpretato nel senso che, per determinare la portata della tutela di un marchio regolarmente acquisito in funzione della sua capacità distintiva, il giudice deve prendere in considerazione la percezione del pubblico interessato nel momento in cui il segno, l'uso del quale lede il suddetto marchio, ha iniziato ad essere oggetto di utilizzazione. Il giudice nazionale, una volta constatato che un segno, nel momento in cui comincia ad essere utilizzato, costituisce lesione di un marchio anteriore, adotta le misure che si rivelano le più appropriate, date le circostanze della fattispecie, a garantire il titolare del diritto del marchio, ai sensi dell'art. 5 della prima direttiva del consiglio 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, potendo includere tali misure, in particolare, l'ingiunzione a cessare l'utilizzazione del segno. Il giudice nazionale non deve disporre la cessazione dell'uso di un segno, pur se costituisce lesione dì un marchio precedente, allorché abbia accertato che tale marchio, al momento della lesione, ha perduto la sua capacità distintiva, per il fatto dell'attività o dell'inattività del titolare, di modo che è divenuto una generica denominazione, ai sensi dell'art. 12, n. 2, della prima direttiva del consiglio 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e che il suo titolare è quindi decaduto dai suoi diritti.