Tribunale di Napoli, 07.07.2005
Il nome a dominio aziendale, tale essendo quello utilizzato in ambito imprenditoriale, o almeno pubblicitario, costituisce – nella vigenza del codice della proprietà industriale – segno distintivo tipico non titolato, e – a fronte dell'altrui condotta confusoria – usufruisce della tutela giurisdizionale, anche inibitoria cautelare, prevista dal capo III del codice per tutti i diritti di proprietà industriale (nella specie, il giudice, ai sensi dell'art. 133 cod. proprietà industriale, ha disposto l'inibitoria dell'uso dei nomi a dominio <www.puntogioco.biz> e <www.puntogioco.info>, in quanto confondibili con i marchi e nomi a dominio altrui antecedenti, comprendenti le parole «punto gioco», disponendone anche il trasferimento provvisorio in favore dei titolari di questi ultimi, atteso che i primi segni sono relativi a servizi di assistenza per la gestione di giochi di abilità, concorsi, lotterie, mentre i secondi attengono ad un servizio che rende possibile giocare alle lotterie statali tramite Internet, in ragione della omogeneità di tali servizi, la pressoché totale coincidenza dei segni distintivi in questione e ritenuto infine che, quanto ai nomi a dominio, la confondibilità, si manifesta già nella fase iniziale di contatto, vale a dire dell'accesso al sito Internet in forza della digitazione del nome a dominio simile all'altrui segno distintivo).