Tribunale di Prato, 19.08.2000
II domain name non può essere considerato come mero indirizzo telematico (la cui utilizzazione il titolare del marchio non può vietare ai sensi dell'art. 1 bis, lett. a, l.m.) per la ragione che esso, pur necessario, e cioè indispensabile per garantire la presenza del soggetto nella rete e pur dovendo essere composto nel rispetto dei vincoli tecnici imposti dalla rete medesima, e comunque liberamente scelto e adottato dall'interessato; esso indica - con qualche affinità con l'insegna - il sito, e cioè il luogo virtuale destinato all'incontro con la potenziale clientela, tendendo a far coincidere la denominazione del sito con quella dei prodotti o servizi offerti, donde la idoneità di quel segno ad entrare in conflitto con altri segni distintivi, quali il marchio.