Giurisprudenza

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Corte di Cassazione, 7161, 21.07.1998

Quando l’attività inventiva non costituisce l’oggetto del contratto di lavoro subordinato e non è prevista una retribuzione a compenso della stessa, l’invenzione del dipendente fatta durante lo svolgimento delle sue mansioni si configura come invenzione d’azienda e non come invenzione di servizio per la quale invece è prevista una specifica retribuzione in compenso dell’attività inventiva.
Il dipendente autore della c.d. invenzione d’azienda ha il diritto di ricevere dal datore di lavoro un equo premio quale indennizzo per l’espropriazione del diritto di utilizzazione economica dell’invenzione stessa.
L’equo premio va determinato tenendo conto sia del valore economico dell’invenzione, commisurato agli utili prevedibili in relazione al tipo di attività esercitata dall’impresa, sia della retribuzione percepita dal dipendente in relazione al tempo impiegato per conseguire il risultato inventivo, sia del tipo di attività svolta dall’inventore e del contributo aziendale al conseguimento dell’invenzione (c.d. formula tedesca).

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