Giurisprudenza

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Tribunale di Monferrato, 25.02.1997

L’art. 739, codice procedura civile, richiamato dall’art. 669 – terdecies indica come dies a quo del reclamo la data della notificazione del provvedimento impugnato quando questo è pronunciato nei confronti di più parti, così ponendo a carico della parte vittoriosa l’onere di notificare il provvedimento che le è favorevole.
In pendenza di una causa di risoluzione giudiziale di un contratto di edizione la riedizione da parte dell’editore dell’opera non rappresenta concettualmente un pregiudizio per le ragioni dell’autore tale da legittimarlo alla proposizione di un ricorso cautelare di inibitoria data la natura costitutiva sia pure con efficacia retroattiva dell’eventuale pronuncia di risoluzione.
Costituisce legittima riedizione di un’agenda in un anno successivo a quello dell’originaria pubblicazione la pubblicazione della stessa modificata nell’abbinamento fra i giorni e le rubriche.
La violazione del diritto morale dell’autore ricorre solo quando le modificazioni apportate all’opera siano pregiudizievoli all’onore o alla reputazione dello stesso autore (in applicazione di tale principio il Tribunale ha ritenuto infondata la pretesa violazione del diritto morale dell’autore di un’agenda rieditata senza una rubrica enologica e senza la citazione di salmi).

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