Tribunale di Catania, 23.12.2002
E’ responsabile di atti di concorrenza sleale per appropriazione di pregi l’imprenditore che, in una comunicazione pubblicitaria, dichiari, mendacemente, di essere rivenditore esclusivo di prodotti di determinati marchi (nella specie, calzature), in realtà distribuiti nella stessa zona da un imprenditore concorrente, alcuni in esclusiva.