Giurisprudenza

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Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-414/99 e C-415/99, 20.11.2001

L’art. 7, n. 1, della direttiva 89/104/Cee (sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa) deve essere interpretato nel senso che il consenso del titolare del segno distintivo alla messa in commercio, all’interno dello spazio economico europeo (See), di prodotti contrassegnati con tale marchio precedentemente messi in commercio al di fuori del See dal titolare stesso o con il suo consenso può essere tacito, purché desumibile da elementi e circostanze anteriori, concomitanti o posteriori all’immissione in commercio al di fuori del See, tali da esprimere con certezza una rinuncia del titolare al proprio diritto di opporsi a un’immissione in commercio all’interno del See.
Il consenso tacito del titolare di un diritto di marchio all’immissione in commercio all’interno dello spazio economico europeo (See) di prodotti contrassegnati da detto marchio, precedentemente messi in commercio, dal titolare stesso o con il suo consenso, al di fuori del See, non può risultare dal mero silenzio.
L’operatore che importa all’interno dello spazio economico europeo (See) prodotti contrassegnati da un marchio e posti in commercio, dal titolare del marchio o con il suo consenso, al di fuori del See, non può invocare a suo vantaggio il fatto di non essere a conoscenza dell’opposizione del titolare del marchio all’immissione di tali prodotti all’interno del See.

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