Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-414/99 e C-415/99, 20.11.2001
L’art. 7, n. 1, della direttiva 89/104/Cee (sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d’impresa) deve essere interpretato
nel senso che il consenso del titolare del segno distintivo alla messa in commercio,
all’interno dello spazio economico europeo (See), di prodotti contrassegnati
con tale marchio precedentemente messi in commercio al di fuori del See dal titolare
stesso o con il suo consenso può essere tacito, purché desumibile
da elementi e circostanze anteriori, concomitanti o posteriori all’immissione
in commercio al di fuori del See, tali da esprimere con certezza una rinuncia
del titolare al proprio diritto di opporsi a un’immissione in commercio
all’interno del See.
Il consenso tacito del titolare di un diritto di marchio all’immissione
in commercio all’interno dello spazio economico europeo (See) di prodotti
contrassegnati da detto marchio, precedentemente messi in commercio, dal titolare
stesso o con il suo consenso, al di fuori del See, non può risultare dal
mero silenzio.
L’operatore che importa all’interno dello spazio economico europeo
(See) prodotti contrassegnati da un marchio e posti in commercio, dal titolare
del marchio o con il suo consenso, al di fuori del See, non può invocare
a suo vantaggio il fatto di non essere a conoscenza dell’opposizione del
titolare del marchio all’immissione di tali prodotti all’interno
del See.