Corte di Cassazione penale,
Per la sussistenza della fattispecie criminosa di cui all’art. 473, codice penale, è necessario che la contraffazione o alterazione cada sugli elementi emblematici
di maggior risalto del modello brevettato, tali da rendere possibile la confusione
con il prodotto originario fabbricato in attuazione del modello stesso (in applicazione
di questo principio la Corte ha ravvisato la contraffazione in sede penale dei
modelli ornamentali brevettati da Bulgari e caratterizzati da un elemento modulare
chiamato “parentesi” sul presupposto dell’imitazione di tale
elemento).
L’art. 88, legge invenzioni, posto a tutela delle opere dell’ingegno
e dei brevetti contro le contraffazioni e alterazioni prevede un’ipotesi
di reato concorrente con quella della ricettazione prevista dall’art. 648,
codice penale, dato che la condotta punita dall’art. 88 costituita dall’esposizione
di oggetti realizzati in frode ad un valido brevetto che riproducono motivi o
disegni ornamentali descritti nel brevetto stesso avviene quando il delitto di
ricettazione è stato già consumato con l’acquisto o comunque
la ricezione dei beni messi in esposizione.
L’art. 88, legge invenzioni, tutela non soltanto i brevetti di invenzione
industriale ma anche i brevetti per modello ornamentale dato che l’art.
1, legge modelli, la cui censura di incostituzionalità appare manifestatamene
priva di fondamento, ha esteso l’applicazione delle norme della Legge – Invenzioni
ai modelli e disegni ornamentali.
Sussiste la condizione di procedibilità in relazione all’art. 88,
legge invenzioni, anche se la querela è stata proposta genericamente nei
confronti di coloro che, a seguito degli accertamenti, sarebbero stati ritenuti
autori del reato.
Il reato di cui all’art. 88, legge invenzioni, non è stato depenalizzato
dalla legge n. 689/81 il cui art. 32 all’ultimo comma dispone che la depenalizzazione
stabilita dal primo comma per i reati puniti con la sola pena pecuniaria è esclusa
quando trattasi di delitti punibili a querela.