CASELAW

Caselaw

Corte di Cassazione, 6932

L’art. 4 del D.P.R. n. 974/1975 conferisce al titolare del brevetto sulla novità vegetale non soltanto la facoltà esclusiva di vendere, porre in commercio, introdurre nel territorio dello Stato, materiale di propagazione e di riproduzione della nuova varietà brevettata ma anche quella di produrre, commercializzare ed introdurre nel territorio dello Stato i prodotti di una varietà brevettata quando la prevalente utilizzazione di essa si manifesta mediante la vendita di piante, di parti di piante e di fiori destinati ad uso ornamentale.
La protezione del prodotto immediatamente ornamentale non contrasta con la Convenzione di Parigi la quale espressamente consente agli stati nazionali di accordare ai costitutori delle nuove varietà un diritto più ampio di quello relativo al solo materiale di propagazione, e quindi un diritto esteso fino a tutto il prodotto commercializzato.
Quando la detenzione di un prodotto è frutto della contraffazione di un brevetto, la norma nazionale che vieta tale detenzione non è in contrasto con le norme del Trattato CE che tutelano la libertà della concorrenza.

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