Corte di Cassazione, 5924
Quando un marchio debole, tale perché costituito da lemmi e lettere alfabetiche che riproducono il rumore dello sciacquio
descrittivo del prodotto costituito da detersivo, sono opposti come anteriorità invalidanti
marchi precedenti assai simili e riproducenti anch’essi, in qualche modo,
il rumore dello sciacquio, occorre accertare, per escludere il difetto di novità sotto
il vigore della vecchia legge-marchi, non soltanto la decadenza dei marchi precedenti
alla data di registrazione di quello impugnato ma anche l’insussistenza
della specifica e lieve novità individualizzate che, coerentemente alla
logica del marchio debole, esclude il difetto di novità.
Il nuovo testo dell’art. 17, legge-marchi, entrato in vigore con il D.Lgs.
n. 480/92, secondo il quale “non toglie la novità il marchio anteriore
che sia scaduto da oltre due anni o possa considerarsi decaduto per non uso ai
sensi del successivo art. 42 al momento della proposizione della domanda principale
o riconvenzionale di nullità”, per effetto della norma transitoria
dell’art. 89, costituisce ius superveniens applicabile alle controversie
in corso.