CASELAW

Caselaw

Corte di Giustizia CE, C-456/01 P e C-457/01 P

I. Il carattere distintivo deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, delle aspettative dei settori interessati, costituiti dai consumatori medi dei detti prodotti o servizi, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti.
II. I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma stessa del prodotto non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi.
III. Più la forma della quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilit` assumerà il prodotto di cui si tratta, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), Regolamento n. 40/94/CE. Solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine, non è privo di carattere distintivo nel senso della detta disposizione.
IV. I singoli impedimenti alla registrazione indicati nell'art. 7, n. 1, Regolamento n. 40/94/CE sono indipendenti l'uno dall'altro, esigono un esame separato e vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi.

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