CASELAW

Caselaw

Corte di Giustizia Ce, C-353/03

I. Il carattere distintivo di un marchio di cui all'art. 3, n. 3, prima Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, può essere acquisito a seguito dell'uso di tale marchio come parte di un marchio registrato o in combinazione con questo.
II. L'uso di una locuzione quale elemento componente di un marchio denominativo può in linea di principio, far sì che essa acquisisca il carattere distintivo necessario per poter essere registrata come marchio. La prova del carattere distintivo, acquisito attraverso l'uso come componente di un marchio complessivo, presuppone che gli ambienti interessati percepiscano l'elemento in questione, separatamente utilizzato, in modo tale da identificare un prodotto come proveniente da una determinata impresa e, quindi, a distinguerlo da quelli di altre imprese.

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