Tribunale di Bari,
Il risultato dell’attività pubblicitaria può essere protetto dal diritto d’autore, laddove non si concretizzi in semplici applicazioni di ideazioni di per
sé non creative, ma assuma i caratteri, pur in misura modesta, di originalità e
creatività (nella specie, è stato accolto il ricorso per l’inibitoria
in sede cautelare, avverso l’utilizzo illecito della creazione pubblicitaria
costituita dalla rappresentazione grafica dell’omino che accorcia le distanze
fra l’oriente e l’occidente ed il connesso logo “Bari. Dove
l’Europa incontra l’Oriente”).
Al fine di accertare se il risultato dell’attività pubblicitaria
costituisca opera dell’ingegno di carattere creativo, può assumersi,
quale criterio di qualificazione, il principio stabilito con riguardo alle creazioni
d’arte applicate all’industria, a tenore del quale è necessaria,
oltre alla sussistenza delle caratteristiche di creatività, originalità e
novità, anche la c.d. scindibilità, da intendersi in senso ideale,
quale idoneità dell’opera ad essere oggetto di un’autonoma
valutazione, a prescindere dal supporto materiale sul quale essa possa essere
apposta.