Home Link Mappa del sito Feedback Cerca
English
 
    Profilo Servizi Convegni Pubblicazioni News Giurisprudenza Recruiting Contatti Area Riservata  
   

·CONTITOLARITÀ NEI BREVETTI

Preliminarmente a qualsiasi disquisizione sulla contitolarità, anche se condotta in forma generica e schematica, dev’essere presa in considerazione la titolarità del brevetto nei suoi aspetti più generali.
L’art. 63 c.p.i. statuisce che il diritto al brevetto spetta all’autore dell’invenzione.
Il diritto al brevetto, però, non dev’essere confuso con il diritto al rilascio del brevetto.
Quest’ultimo diritto non nasce dalla presentazione della domanda di brevetto, nelle forme e nei luoghi preposti dalla legge, ma nasce con l’esercizio dell’attività inventiva e si concretizza con la realizzazione di un’invenzione che abbia requisiti per l’ottenimento del brevetto.
Il diritto al brevetto, cioè il diritto ad essere titolare dell’idea innovativa, è un diritto soggettivo in quanto il rilascio del brevetto non è nella discrezionalità della Pubblica Amministrazione (nel caso specifico l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), bensì un atto dovuto; infatti nel caso di rifiuto l’avente causa beneficia di tutela giurisprudenziale.
Per essere titolare di un brevetto non c’è alcun limite legale sia per le persone giuridiche – private e pubbliche – sia per le persone fisiche. Gli unici limiti riscontrabili, per le persone fisiche, sono quelli naturali quando è da ritenersi impossibile che, per incapacità d’agire, il soggetto interessato abbia potuto porre in essere un’attività necessaria al raggiungimento dell’invenzione.

La titolarità del diritto al brevetto può essere soggetta a trasferimento. Questo può avvenire inter vivos o mortis causa.
Il trasferimento inter vivos può avvenire in due situazioni distinte: l’alienante ha già depositato la domanda di brevetto oppure detta domanda non è stata ancora depositata.

Se la domanda di brevetto è già stata depositata, dev’essere sottoscritto, innanzi ad un notaio, l’atto di cessione. Detto atto di cessione, registrato all’Ufficio del Registro, dev’essere inviato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la dovuta trascrizione.
Questa procedura è valida se la domanda di brevetto è italiana ed i contraenti sono italiani. Nel caso di domanda di brevetto straniera, le procedure da seguire sono vincolate alla legislazione di ogni singolo Stato. Nel caso in cui uno od entrambi i contraenti siano stranieri – per nazionalità, o per residenza, o per domicilio a seconda dei casi – ed il titolo di brevetto sia italiano, si seguirà la procedura suindicata con alcuni specifici atti integrativi.

Se la domanda di brevetto non è stata ancora depositata, l’alienante deve consegnare all’acquirente tutta la documentazione necessaria ad una completa ed esauriente descrizione del trovato, impegnarsi formalmente a non comunicare ad altri il contenuto del trovato stesso ed a non depositare – a proprio nome o a nome di terzi – l’idea inventiva.
Nel caso in cui l’idea inventiva non sia ancora oggetto di protezione brevettuale e l’idea inventiva manchi dei requisiti di brevettabilità, l’indirizzo dottrinale non è uniforme.
Parte di essa distingue quale dei requisiti risulti essere mancante:

  • se a mancare è la novità, il contratto di cessione dev’essere considerato nullo a meno che la determinazione della novità dell’idea inventiva non fosse espressamente posta a carico dell’acquirente;
  • se a mancare sono i requisiti di industrialità ed originalità, il contratto resta comunque valido viste le possibilità per l’acquirente di accertare la loro sussistenza a meno che non siano riscontrabili errori, o false dichiarazioni, da parte dell’alienante.

Altra dottrina, invece, non pone alcuna distinzione in merito alla sussistenza dei requisiti di brevettabilità e generalmente afferma che in mancanza anche di uno di essi il contratto di cessione relativo è da ritenersi non valido.
In mancanza di una specifica norma ed in assenza di una dottrina univocamente orientata, è stato affermato che il rischio è a carico dell’acquirente salvo solo il caso di frode dell’alienante.

La successione mortis causa dell’invenzione è pacificamente ammessa secondo le generali norme che regolano la successione.
Dette norme trovano applicazione indistintamente dal fatto che l’idea inventiva sia, o non sia, protetta brevettualmente.



Brevetti
Brevetto europeo
PCT
Brevetto in Italia
Modello d'utilità in Italia
Certificato di protezione complementare
Topografia dei semiconduttori
Invenzioni biotecnologiche
Varietà vegetali
Invenzioni del dipendente
Contitolarità nei brevetti
Classificazione internazionale
Responsabili di settore
Contatti
Marchi
Modelli o disegni
Ricerche
Azioni legali
Segreto industriale
Contratti
Diritto d'autore
Nomi a dominio