| CONTITOLARITÀ NEI BREVETTI
Preliminarmente a qualsiasi disquisizione sulla contitolarità,
anche se condotta in forma generica e schematica, dev’essere
presa in considerazione la titolarità del brevetto nei suoi
aspetti più generali.
L’art. 63 c.p.i. statuisce che il diritto al brevetto spetta
all’autore dell’invenzione.
Il diritto al brevetto, però, non dev’essere confuso
con il diritto al rilascio del brevetto.
Quest’ultimo diritto non nasce dalla presentazione della domanda
di brevetto, nelle forme e nei luoghi preposti dalla legge, ma nasce
con l’esercizio dell’attività inventiva e si
concretizza con la realizzazione di un’invenzione che abbia
requisiti per l’ottenimento del brevetto.
Il diritto al brevetto, cioè il diritto ad essere titolare
dell’idea innovativa, è un diritto
soggettivo in quanto il rilascio del brevetto non è
nella discrezionalità della Pubblica Amministrazione (nel
caso specifico l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), bensì
un atto dovuto; infatti nel caso di rifiuto l’avente causa
beneficia di tutela giurisprudenziale.
Per essere titolare di un brevetto non c’è alcun limite
legale sia per le persone giuridiche – private e pubbliche
– sia per le persone fisiche. Gli unici limiti riscontrabili,
per le persone fisiche, sono quelli naturali quando è da
ritenersi impossibile che, per incapacità d’agire,
il soggetto interessato abbia potuto porre in essere un’attività
necessaria al raggiungimento dell’invenzione.
La titolarità del diritto al brevetto può essere
soggetta a trasferimento. Questo può avvenire inter vivos
o mortis causa.
Il trasferimento inter vivos può
avvenire in due situazioni distinte: l’alienante ha già
depositato la domanda di brevetto oppure detta domanda non è
stata ancora depositata.
Se la domanda di brevetto è già stata depositata,
dev’essere sottoscritto, innanzi ad un notaio, l’atto
di cessione. Detto atto di cessione, registrato all’Ufficio
del Registro, dev’essere inviato all’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi per la dovuta trascrizione.
Questa procedura è valida se la domanda di brevetto è
italiana ed i contraenti sono italiani. Nel caso di domanda di brevetto
straniera, le procedure da seguire sono vincolate alla legislazione
di ogni singolo Stato. Nel caso in cui uno od entrambi i contraenti
siano stranieri – per nazionalità, o per residenza,
o per domicilio a seconda dei casi – ed il titolo di brevetto
sia italiano, si seguirà la procedura suindicata con alcuni
specifici atti integrativi.
Se la domanda di brevetto non è stata ancora depositata,
l’alienante deve consegnare all’acquirente tutta la
documentazione necessaria ad una completa ed esauriente descrizione
del trovato, impegnarsi formalmente a non comunicare ad altri il
contenuto del trovato stesso ed a non depositare – a proprio
nome o a nome di terzi – l’idea inventiva.
Nel caso in cui l’idea inventiva non sia ancora oggetto di
protezione brevettuale e l’idea inventiva manchi dei requisiti
di brevettabilità, l’indirizzo dottrinale non è
uniforme.
Parte di essa distingue quale dei requisiti risulti essere mancante:
- se a mancare è la novità,
il contratto di cessione dev’essere considerato nullo a
meno che la determinazione della novità dell’idea
inventiva non fosse espressamente posta a carico dell’acquirente;
- se a mancare sono i requisiti di industrialità
ed originalità, il contratto resta comunque valido viste
le possibilità per l’acquirente di accertare la loro
sussistenza a meno che non siano riscontrabili errori, o false
dichiarazioni, da parte dell’alienante.
Altra dottrina, invece, non pone alcuna distinzione in merito alla
sussistenza dei requisiti di brevettabilità e generalmente
afferma che in mancanza anche di uno di essi il contratto di cessione
relativo è da ritenersi non valido.
In mancanza di una specifica norma ed in assenza di una dottrina
univocamente orientata, è stato affermato che il rischio
è a carico dell’acquirente salvo solo il caso di frode
dell’alienante.
La successione mortis causa dell’invenzione
è pacificamente ammessa secondo le generali norme che regolano
la successione.
Dette norme trovano applicazione indistintamente dal fatto che l’idea
inventiva sia, o non sia, protetta brevettualmente. |