| INVENZIONI DEL DIPENDENTE
La materia delle invenzioni del dipendente è disciplinata
dagli articoli 2590 c.c. e 64 e 65 c.p.i.
Detta normativa trova applicazione in presenza di un rapporto di
lavoro o impiego subordinato ed in ipotesi di lavoro prestato nell’interesse
altrui a titolo diverso, come nel caso di contratto d’opera,
del socio d’opera o dell’amministratore di società.
Per dipendenti si intendono i dirigenti, i quadri, gli impiegati
e gli operai, secondo quanto dispone l’art. 2095 c.c.
Il rapporto di lavoro può derivare tanto da un contratto
di lavoro perfettamente valido, quanto da un contratto nullo, annullabile
o attuato solo di fatto: ciò che conta è l’effettiva
prestazione di lavoro.
L’art. 63, 2° comma, c.p.i. recita:
“Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione
e ai suoi aventi causa”.
In altre parole l’art. 63, 2° comma, c.p.i. pone la regola fondamentale
circa la legittimazione al brevetto.
Il concetto di invenzione industriale si fonda sulla soluzione di
un problema tecnico non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni
in campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla
tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca)
e da esprimere un’attività creativa dell’inventore,
che non sia cioè semplice esecuzione di idee già note
e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti,
prescindendosi dalla maggiore o minore novità del risultato
(novità intrinseca) o meglio, e più semplicemente,
perché si abbia invenzione industriale brevettabile occorre
che attraverso la soluzione di un problema tecnico di interesse
tipicamente industriale si addivenga ad una creazione nuova, vale
a dire si dia luogo ad un trovato che abbia il carattere della novità
estrinseca ed intrinseca.
Da notare che, se un brevetto per invenzione venisse declassato
a brevetto per modello di utilità, il diritto all’equo
premio permarrebbe comunque perchè viene comunque riconosciuta
l’esistenza di un’invenzione.
L'art. 64 c.p.i. prevede tre ipotesi diverse di
invenzioni del dipendente.
La prima stabilisce:
“Quando l’invenzione industriale è fatta
nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o
di un rapporto di lavoro o di impiego in cui l’attività
inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto
e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione
stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante
all’inventore di esserne riconosciuto autore”.
In questo caso, quindi, il diritto al rilascio del brevetto, e ogni
altro diritto di natura economica derivante dall’invenzione,
spettano al datore di lavoro, senza che al dipendente sia dovuto
alcun compenso.
La seconda fattispecie, contempla il caso in cui non sia “prevista e
stabilita una retribuzione, in compenso dell’attività
inventiva, e l’invenzione è fatta nell’esecuzione
o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro
o di impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono
al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto
di esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio, per la determinazione
del quale si terrà conto dell’importanza dell’invenzione”.
Questa seconda fattispecie tratta, secondo l’orientamento
prevalente, di invenzioni c.d. occasionali,
frutto di attività dovuta, ma non prevista come inventiva
dal contratto di lavoro.
Anche in questo caso i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione
sono attribuiti al datore, ma al dipendente spetta un “equo
premio”.
Si rientra, invece, nel terzo caso allorquando l’invenzione
non ha alcun rapporto con l’attività del dipendente,
ma “rientra nel campo di attività del datore di lavoro cui è addetto
l’inventore”.
In questa ipotesi i diritti derivanti dall’invenzione spettano
al dipendente-inventore, ma la legge riconosce al datore di lavoro
“il diritto di opzione per l’uso esclusivo, o
non esclusivo, dell’invenzione, o per l’acquisto del
brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare,
per la medesima invenzione, brevetti all’estero, verso corresponsione
del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma
corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti
dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione”.
Infine, l’art. 64 c.p.i., stabilisce che:
“Agli effetti dei commi 1, 2 e 3 precedenti, si considera
fatta durante l’esecuzione del contratto o del rapporto di
lavoro o di impiego, l’invenzione industriale per la quale
sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore
ha lasciato l’azienda privata o l’amministrazione pubblica,
nel cui campo di attività l’invenzione stessa rientra”.
È da ritenere, nonostante parte della dottrina dissenta,
che questo articolo tratti di una presunzione relativa (presunzione
iuris tantum) che, come tale, ammette prova contraria:
il dipendente potrà cioè dimostrare che l’invenzione
è stata realizzata in un momento successivo alla cessazione
del rapporto di lavoro, anche se la domanda di brevetto è
stata depositata entro l’anno.
L'art 65 c.p.i., che si applica esclusivamente alle invenzioni dei ricercatori ottenute nella costanza della loro attività nelle università e negli altri enti pubblici di ricerca, recita:
"In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.
Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore."
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