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·IL MODELLO D'UTILITÀ IN ITALIA

Dicesi modello di utilità quell’idea di soluzione atta a fornire a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.

Poche sono le legislazioni, ma generalmente con contenuti e finalità differenti rispetto alla norma italiana, che prevedono il modello d’utilità.
I modelli d’utilità, anche con contenuti non sempre paragonabili a quelli contemplati dalla legislazione italiana, sono previsti, ad esempio, in: Austria, Brasile, Cina, Filippine, Francia, Germania, Giappone, Polonia, Portogallo, Repubblica di Corea, Spagna, Uruguay.

In Italia, e nella più parte degli Stati che prevedono tale istituto, per la brevettazione, i modelli d’utilità devono possedere quasi gli stessi requisiti delle invenzioni, seguono le stesse norme e godono altresì pressoché degli stessi diritti. Il livello di attività inventiva richiesto per la validità di un modello di utilità è più basso di quello richiesto per un brevetto di invenzione.
Per la tutela, valgono sostanzialmente le stesse norme che valgono per le invenzioni.
In Italia un brevetto per modello di utilità dura al massimo 10 anni dalla data di deposito, normalmente non si pagano le tasse per i primi 5 anni, mentre si paga il secondo quinquennio. Per il resto consultare le brevi del Brevetto in Italia.

È comunque opportuno definire con sufficiente esattezza quando, per la norma italiana, si abbia modello d’utilità e quando invenzione, ricordando che, secondo i contenuti della norma italiana, in genere, un’invenzione può contenere un modello d’utilità, mai viceversa.
Innanzi tutto, la legge modelli prevede che possano costituire oggetto di brevetto per modello d’utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione, o d’impiego, a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni, o combinazioni di parti.
Pertanto, per essere oggetto di modello d’utilità, il bene brevettato deve avere innanzi tutto una struttura materiale e quindi qualunque procedimento di fabbricazione, ovvero qualunque ritrovato che si basi su elementi funzionali, non può essere protetto come modello d’utilità.
Abbiamo poi che il bene deve perseguire un aumento di utilità che deve andare a beneficio dell’utente.
Per il resto, ciò che può essere protetto come invenzione può, in genere, essere protetto come modello d’utilità, non però viceversa.

Per avere però un’idea più chiara della differenza, è bene riferirsi alla qualità dei contenuti anche se tale approccio è da alcuni considerato non corretto preferendo detti un approccio basato sulla quantità.
In base alla dichiarazione dell’art. 82 cpi si può dire che:
“Ogni qualvolta l’idea di soluzione modifichi o perfezioni la funzione ovvero l’effetto tecnico tipico di un ente si ha invenzione, mentre quando i miglioramenti o i perfezionamenti si riferiscono alle fasi ed operazioni ausiliarie occorrenti per realizzare la funzione, ovvero per concretizzare l’effetto tecnico tipico, ovvero sono ad essa collegate, si ha modello d’utilità”.
Da ciò, secondo un’interpretazione prevalente, se la novità del trovato consiste solo nei singoli pezzi, ovvero nella loro composizione strutturale, quando detta composizione porta ad un nuovo sistema di combinazione delle parti, siamo nel campo dei modelli d’utilità.

Ciò significa che le nuove combinazioni strutturali, ovvero le nuove disposizioni strutturali, ove dette non modifichino la funzione primaria del dispositivo, dell’oggetto o della macchina, e purché un problema tecnico sia comunque risolto, trovano protezione nel modello d’utilità.
Se però la novità consiste solo nell’utilizzo di un nuovo materiale, in genere non vi è protezione alcuna, come non si ha protezione ove si abbia il semplice abbinamento di parti senza la soluzione di un problema tecnico e senza che dette parti modifichino le loro funzioni.
Se invece la nuova combinazione, o composizione, porta ad un miglioramento, o ad una variazione, della funzione primaria, ovvero dell’effetto tecnico tipico, allora si realizza una nuova combinazione funzionale delle parti. In questo caso, l’oggetto realizzato, sia esso dispositivo o macchina, può essere protetto per detta nuova combinazione funzionale come invenzione.

È consentito, a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, di presentare contemporanea domanda di brevetto per modello di utilità, da far valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.
Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un’invenzione, o viceversa, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invita l’interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale ha effetto dalla data di presentazione originaria.

È prevista la possibilità che, in sede di giudizio, un brevetto per invenzione (ritenuto nullo) venga trasformato in brevetto per modello di utilità e viceversa.


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