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Sottosezioni:

·IL BREVETTO IN ITALIA

Definizione

Si ha un’invenzione quando si concretizza una nuova ed originale soluzione di un problema tecnico. Il concetto di invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni in campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un’attività creativa dell’inventore. Non deve essere una semplice associazione od applicazione di idee già note ed applicate nello stesso settore e rientranti nel normale utilizzo e conoscenza dei tecnici.
Oltre alla eventuale novità del risultato perchè si abbia invenzione industriale brevettabile occorre che, attraverso la soluzione di un problema tecnico di interesse tipicamente industriale, si addivenga ad una creazione nuova e non banale.

Diritti del brevetto per invenzione industriale

I diritti conferiti da un brevetto per invenzione industriale sono diritti territorialmente definiti e consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dalla legge.
Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto viene messo in commercio dal titolare del brevetto, o con il suo consenso.

Il diritto di brevetto non si estende, indipendentemente dall’oggetto dell’invenzione:

  • agli atti compiuti in ambito privato purché non a fini commerciali, ovvero attinenti a qualunque sperimentazione;
  • alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati.

In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

  • se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo il consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
  • se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo il consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, secondo uno dei seguenti casi:

  • se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;
  • se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito, attraverso ragionevoli sforzi, a determinare il procedimento effettivamente attuato.

Ai fini della prova contraria, deve essere rispettato il legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

In Italia, un brevetto per invenzione industriale dura 20 anni dalla data di deposito e soggiace al pagamento di tasse di mantenimento annuali a partire dalla quinta annualità.

I diritti esclusivi di un brevetto sono conferiti con la concessione dell’attestato.
Gli effetti decorrono dalla data in cui la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di brevetto sono accessibili al pubblico, ovvero, nei confronti di un terzo contraffattore, dal momento in cui il contenuto della domanda di brevetto gli è stato notificato.

Se non c’è una specifica richiesta di pubblicazione anticipata, che deve essere presentata con la domanda di brevetto, la domanda è comunque accessibile dopo 18 mesi dal suo deposito.
Se la domanda è stata precedentemente depositata in uno Stato estero e viene estesa in Italia, in regime di priorità internazionale, cioè entro il periodo convenzionale di 12 mesi dalla prima data di deposito, la domanda è accessibile allo scadere dei 18 mesi dalla prima data di deposito.

In Italia è previsto il preuso.
Il concetto di preuso indica che chiunque, nel corso dei 12 mesi anteriori alla data di deposito di una domanda di brevetto, o anteriormente alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell’invenzione poi oggetto della domanda di un terzo, può continuare ad usarla nei limiti del preuso dimostrato.

Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all’azienda, o al ramo di azienda, in cui l’invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

Tipologia dei diritti

I diritti nascenti da un’invenzione sono diritti di carattere personale (diritto morale dell’inventore, diritto personalissimo ed inalienabile) e di carattere patrimoniale (diritti che sono disponibili e trasmissibili).

I diritti patrimoniali discendenti dalle invenzioni sono alienabili sia per atti tra vivi che a causa di morte; sono altresì suscettibili di pegno, sequestro ed esproprio (per debiti o per pubblica utilità).

Requisiti di brevettabilità

Un’invenzione per essere brevettabile:

  • deve essere lecita
  • deve essere idonea ad un’applicazione nel campo industriale
  • deve essere nuova
  • non deve essere ovvia, cioè non deve essere evoluzione naturale della tecnica in essere.

Lecito significa che non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico o al buon costume. L’attuazione di un’invenzione non viene però considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
Inoltre non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse. Va però notato che i procedimenti microbiologici nonché i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, sono brevettabili.

Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Per stato della tecnica s’intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o con un qualsiasi altro mezzo.
È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionali o di domande di brevetto europeo o internazionali, designanti l’Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella di deposito dell’invenzione e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico più tardi; ciò a condizione che il loro contenuto risulti identico al contenuto del successivo documento brevettuale.

Un’invenzione è considerata non ovvia, quindi implicante un’attività inventiva, se per una persona esperta del ramo essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.
Non vengono presi in considerazione, per l’apprezzamento dell’attività inventiva, i documenti costituiti da domande di brevetto nazionali, o da domande di brevetto europeo o internazionali, designanti l’Italia, che abbiano una data di deposito anteriore a quella del deposito dell’invenzione e che siano state pubblicate, o rese accessibili al pubblico, più tardi.
Un trovato, perché risponda al requisito dell’attività inventiva e venga considerato non ovvio, deve essere intrinsecamente nuovo. Deve cioè comportare un miglioramento, ovvero la soluzione di un nuovo problema, anche se modesto, rispetto allo stato della tecnica in quel dato ramo e in quel determinato momento.

Il contenuto del trovato non deve essere deducibile da ciò che esisteva prima e deve comportare la risoluzione di problemi tecnici e/o tecnologici; non deve quindi essere un semplice abbinamento di cose o fatti noti.

Tipi di invenzioni

Le invenzioni possono riferirsi ad un prodotto, ad un dispositivo per ottenere un prodotto, ovvero ad un procedimento.
I programmi degli elaboratori, che servono a gestire macchine o funzioni fisiche, quali ad esempio incroci stradali, sono proteggibili mediante brevetto per invenzione a condizione che vengano protette le funzioni che il programma svolge.

Possono esserci invenzioni principali, nel caso siano concepite indipendentemente da ogni altra invenzione, o derivate, qualora utilizzino elementi di una o più precedenti invenzioni.
Qualora un’invenzione sia dipendente da un brevetto ancora in vita e di proprietà di un terzo, l’invenzione dipendente non può essere concretizzata senza l’autorizzazione del possessore della precedente invenzione brevettata e detto possessore non può realizzare l’invenzione dipendente senza l’autorizzazione del suo proprietario.
Possono esserci:

  • invenzioni di perfezionamento a quanto è già noto, sia esso brevettato o meno, e dette, per la loro concretizzazione, soggiacciono alle norme delle invenzioni derivate (o dipendenti);
  • invenzioni di traslazione quando comportano una nuova utilizzazione di qualche cosa già nota o di una precedente idea inventiva, mediante la sua originale applicazione in un differente settore della tecnica e per scopi differenti da quelli noti;
  • invenzioni di combinazione, cioè quelle invenzioni realizzate mediante l’intima unione, o fusione, di elementi tratti da cose note o da precedenti ritrovati.

Procedura

In Italia, una domanda di brevetto può essere depositata presso le varie Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM - a Roma, oppure per via telematica.

Dal 1° luglio 2008, con D.M. del 27 giugno 2008, le domande di brevetto per invenzione industriale senza priorità sono soggette ad esame.
Dopo depositata, una domanda di brevetto viene prima esaminata per verificare se essa interessa la difesa nazionale, indi viene esaminata per verificare se è formalmente corretta.

Si ha la possibilità di inviare all’UIBM le rivendicazioni tradotte in inglese, oppure di pagare la tassa di ricerca. L’invio delle rivendicazioni tradotte o il pagamento della tassa di ricerca può avvenire al massimo entro due mesi dalla data di deposito, pena il rigetto della domanda.
Al ricevimento della domanda di brevetto l’UIBM assegna la classe ed effettua un prefiltraggio per eliminare le domande palesemente non tutelabili.
Se la domanda di brevetto non risulta di interesse per la difesa nazionale e se risulta formalmente corretta, viene inviata all’Uffcio Brevetti Europeo (EPO) che esegue una ricerca di anteriorità ed invia all’UIBM, entro il nono mese dalla data di deposito, un rapporto ed un parere preliminare.
Nel caso di urgenza si può richiedere a UIBM, che si riserva, una procedura accelerata.
EPO effettua la ricerca sulla base delle rivendicazioni tradotte con il supporto della descrizione tradotta a mezzo software, se non già fornita al deposito. Nel caso di dubbi sulla ricerca si può richiedere una copia della traduzione effettuata a mezzo software.
EPO può eccepire la non unità inventiva ed effettuare la ricerca solo su una parte del brevetto.
Dal 1° luglio 2008 inoltre è stata introdotta una tassa per ogni rivendicazione successiva alla 10°.
Dal ricevimento del rapporto di ricerca e della parere preliminare, vi sono 9 mesi per fare eventuali commenti volontari o modifiche al testo. Al 18° mese dalla data di deposito della domanda tutta la documentazione è resa accessibile al pubblico e la domanda viene esaminata da parte degli esaminatori italiani, che si devono basare sul rapporto di ricerca e possono usare il parere preliminare emesso da EPO solo come consultazione.
Un brevetto soggetto alla nuova procedura italiana, che viene esteso in sede europea o PCT, può avere diritto ad una refusione di parte della tassa di ricerca, se le rivendicazioni sono uguali a quelle del primo deposito italiano.
Nel caso di istanza di rilascio anticipato, se la ricerca è ancora in corso, il brevetto viene concesso senza ricerca, e nel file pubblico, viene annotato che non è stata effettuata la ricerca.

Ci sono anche Stati che prevedono che terzi possano opporsi alla concessione definitiva, presentando apposita istanza motivata entro un periodo definito, decorrente dalla data di concessione da parte dell’Ufficio Brevetti di quello Stato.

Invenzioni dei dipendenti

Se l’invenzione è fatta da un dipendente, ovvero da qualcuno legato da un rapporto di lavoro anche di consulenza, progettazione esterna, ecc. che può essere configurato quale lavoro dipendente, il dipendente in certe condizioni ha diritto ad un premio, ma l’azienda ha la proprietà del trovato.
Nella vigente disciplina italiana, in materia di invenzioni dei dipendenti, cioè quando ci si trova in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, sono distinti i seguenti casi e precisamente:

  • al dipendente-inventore non spetta alcun compenso;
  • al dipendente-inventore compete un “equo premio”;
  • al dipendente-inventore appartiene la titolarità dell’invenzione essendo però previsto un diritto di prelazione a favore del datore di lavoro;
  • il ricercatore, che intrattiene rapporti di lavoro con un’università o con un ente pubblico di ricerca, ha diritto ad un trattamento particolare.

Si possono presentare i seguenti casi:

  • l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adem­pimento di un contratto, o di un rapporto di lavoro, o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto, o del rapporto, ed a tale scopo specificatamente retribuita.In tale ipotesi i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di essere riconosciuto autore; all’inventore non spetta alcun premio o compenso;
  • non è prevista e stabilita una retribuzione, quale compenso dell’eventuale attività inventiva, e l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego.
    Anche in tale ipotesi i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio.

In entrambe le ipotesi l’invenzione è fatta nell’adempimento di un’attività alla quale l’inventore è obbligato per contratto, o per rapporto di lavoro, o d’impiego. Nella prima ipotesi l’attività è prevista esplicitamente come inventiva e retribuita per lo scopo dell’invenzione; nella seconda ipotesi l’attività, pur avendo caratteri tali da rilevare un nesso oggettivo con l’invenzione (es. ricerche, sperimentazioni, verifiche), non è retribuita per tale scopo.
Per gli impiegati dello Stato si applica quanto all’art. 34 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Qualora non ricorrano i presupposti sopra individuati, ma l’invenzione sia compiuta nel campo di attività dell’azienda, presso cui l’inventore lavora, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l’uso esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto. In tal caso, il datore di lavoro ha anche la facoltà di estendere il diritto all’estero o di acquistare, per la medesima invenzione, brevetti già estesi all’estero.
Tale diritto di prelazione è soggetto alla corresponsione di un canone (royalty), o di un prezzo da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore ha ricevuto dal datore di lavoro.
Per l’esercizio del diritto di prelazione vi è il termine di tre mesi dalla comunicazione del conseguito brevetto. I rapporti costituiti con l’esercizio della prelazione si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato, alla scadenza, il corrispettivo dovuto.

Quando il rapporto di lavoro intercorre con un’università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L’inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all’amministrazione.
Le università e le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della loro autonomia, stabiliscono l’importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, del suddetto articolo, alle stesse compete il 30% dei proventi o canoni.
Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.

È previsto il caso di un brevetto per invenzione industriale, richiesto da un inventore entro l’anno da quando egli ha lasciato l’impresa o la Pubblica Amministrazione. In tale circostanza si considera fatto in costanza del contratto o rapporto di lavoro, a condizione che detto brevetto rientri nel campo di attività di detta impresa o Pubblica Amministrazione.

Cessioni e licenze

Il titolare di un brevetto può cedere a terzi la titolarità totale o parziale del brevetto stesso.
Un brevetto non può essere ottenuto a puro scopo di sbarramento, esso deve essere attuato. Se non viene attuato, terzi possono, dopo un certo periodo e se si concretizzano precise condizioni, chiedere al titolare una licenza obbligatoria che sottostà a regole ben precise.

Il titolare di un brevetto può concedere a terzi, mediante licenza, la possibilità di sfruttamento del contenuto totale o parziale di un brevetto, nei limiti convenzionali stabiliti tra i contraenti.
Questi limiti possono riguardare la durata dello sfruttamento, l’ambito territoriale, il tipo di utilizzazione, il tipo di diritto di sfruttamento, ecc.

Le licenze possono essere esclusive o non, e possono prevedere, o meno, la possibilità di sub-licenze. Possono anche essere opponibili al licenziante.

L'ambito di protezione di un brevetto

Sia la norma europea che quella italiana prevedono, quale principio fondamentale, che l’ambito di tutela di un brevetto venga determinato dal contenuto delle rivendicazioni; la descrizione ed i disegni vengono considerati ai soli fini dell’interpretazione delle rivendicazioni.
Poiché le rivendicazioni definiscono l’oggetto della protezione richiesta, esse devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione; inoltre devono essere comprensibili in sé.
Nelle ipotesi di contraffazione la tutela è definita dal cosiddetto oggetto dell’invenzione come identificato nelle rivendicazioni indipendenti da parte del cosiddetto esperto del ramo. Una rivendicazione dipendente viene considerata contraffatta solo se anche la rivendicazione indipendente, che sostiene e giustifica la specifica rivendicazione dipendente, è contraffatta.
Gli equivalenti chiari ed ovvi, come adottati in una contraffazione, sono compresi in questa tutela. Per equivalenti si intendono quei mezzi tecnici, in luogo dei mezzi descritti nel brevetto al momento della data prioritaria, il cui utilizzo alternativo era evidente per l’esperto del ramo senza dover applicare un particolare sforzo mentale.
Il concetto di mezzi equivalenti è per altro importante anche nella procedura di esame, cioè nella procedura che precede la concessione di un brevetto nei sistemi ad esame preventivo, per valutare la rilevanza o meno di un documento anteriore, o in sede giudiziaria, come avviene ad esempio in Italia, procedura d’esame che serve per definire l’oggetto dell’invenzione ovvero il suo campo protetto.

La formulazione delle rivendicazioni dei medicamenti prevede che, qualora il medicamento sia nuovo come prodotto, esso potrà essere tutelato anche come medicamento sulla base della tutela concessa alla sostanza.
Qualora il prodotto utilizzato come medicamento sia di per sé noto ma senza caratteristiche terapeutiche, tale sostanza, o tale miscela di sostanze, potrà essere protetta per l’utilizzazione specifica in un trattamento terapeutico.
Le rivendicazioni sono indipendenti o dipendenti.
Una rivendicazione indipendente è una rivendicazione che riproduce le caratteristiche essenziali dell’invenzione di cui si richiede la tutela e che serve per individuare l’oggetto dell’invenzione.
Una rivendicazione dipendente contiene tutte le caratteristiche delle rivendicazioni precedenti a cui si ricollega ed indica ulteriori caratteristiche per le quali si richiede la tutela.
A nulla rileva che la rivendicazione dipendente sia brevettabile in sé rispetto allo stato della tecnica o anche rispetto alla rivendicazione indipendente a cui si collega. Tale aspetto è importante solo nel caso in cui la rivendicazione indipendente che la sostiene non risulti brevettabile di per sé. In alcuni ordinamenti, una rivendicazione dipendente brevettabile in sé può essere oggetto di una domanda divisionale da depositare entro la concessione della domanda principale.

Le rivendicazioni devono essere supportate dalla descrizione, sicché l’oggetto di ogni rivendicazione deve trovare un riferimento ed una motivazione nella descrizione. L’ambito delle rivendicazioni non può andare oltre quell’ambito espresso o chiaramente deducibile dalla descrizione e dai disegni.

La tutela dei brevetti d'invenzione

La tutela dell’esclusività sulle invenzioni brevettate è sia civile che penale e riguarda sia i diritti patrimoniali, che il diritto morale dell’inventore.

L’azione giudiziaria a tutela del diritto di esclusiva può essere di accertamento, di inibitoria, di risarcimento danni, nonché di rivendica (quando sia in contestazione la titolarità di un brevetto).

Le azioni in materia di brevetti per invenzioni industriali hanno carattere di azioni commerciali mobiliari.
Le azioni in materia di invenzioni industriali si propongono davanti alle Sezioni Specializzate aperte presso specifici Tribunali che dispongono di una Corte di Appello (Trieste, Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Catania, Palermo), qualunque sia la cittadinanza, il domicilio, o la residenza delle parti.
Secondo i casi, si propongono davanti alla Sezione Specializzata competente in merito al domicilio del convenuto, o presso il luogo in cui l’attore ha domicilio o residenza, o presso la Sezione Specializzata di Roma.
Va ricordato che l’indicazione di domicilio, annotata nel registro dei brevetti, vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.
Qualora trattasi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore, queste possono essere proposte anche dinanzi alla Sezione Specializzata del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.

L’onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto incombe, in ogni caso, a chi impugna il brevetto, mentre l’onere di provare la contraffazione incombe al titolare del brevetto.
Il titolare dei diritti di brevetto può chiedere che sia disposta la descrizione, o il sequestro di quanto in violazione di tali diritti. Può altresì richiedere che vengano acquisiti i documenti che attestano, o documentano, l’estensione del presente danno.
La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di Ufficiale Giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.
 
Il titolare dei diritti di brevetto può chiedere che sia disposta l’inibitoria alla fabbricazione, al commercio ed all’uso di quanto costituisce contraffazione del brevetto.
Tale richiesta soggiace alle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
Pronunciando l’inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata, o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Le azioni di accertamento negativo e di accertamento vengono richieste nel caso in cui un terzo voglia accertare che un suo prodotto non contraffa diritti specifici altrui e nel caso in cui un terzo voglia verificare la consistenza di un diritto altrui. Non possono essere proposte azioni di accertamento negativo nel caso di terzi che non dispongano di una sede in Italia.

Le sanzioni, che possono essere poste a carico del contraffattore, consistono nella pubblicazione della sentenza, nell’assegnazione in proprietà al titolare del brevetto degli oggetti contraffacenti, nella rimozione, interdizione o distruzione degli oggetti su indicati, nel pagamento di un importo a rifusione del danno.

Protezione del brevetto all'estero

Una domanda di brevetto può essere estesa all’estero, in regime di priorità, entro 12 mesi dal primo deposito.
Può essere estesa anche fuori regime di priorità, cioè entro 18 mesi dal primo deposito, purché il contenuto della domanda di brevetto non sia stato reso accessibile al pubblico e purché l’oggetto del trovato non sia stato altrimenti divulgato, ovvero a condizione che terzi non abbiano nel frattempo depositato un’analoga domanda.

L’estensione all’estero può avvenire Stato per Stato, ovvero beneficiando anche di una delle procedure unificate, quali quella prevista dalla Convenzione per il Brevetto Europeo o dalla Convenzione per la domanda internazionale (PCT). La Convenzione PCT prevede una procedura che permette di ritardare il momento in cui si deve decidere in quali Stati confermare un titolo di brevetto.
Di fatto la procedura PCT deve quindi essere considerata una procedura di ritardo e non di concessione, mentre la procedura del Brevetto Europeo è una procedura di concessione.

Un’estensione deve essere considerata alla stregua di un qualsivoglia altro investimento produttivo.
Le spese di protezione brevettuale devono avere, quindi, una corrispondenza con il ragionevole fatturato e con il collegato margine di contribuzione o con il vantaggio concorrenziale che si pensa di ricavare.
Parimenti, un titolo di brevetto deve essere abbandonato appena ci si accorge che non vi è alcun concreto interesse in termini di barriera competitiva o di fatturato. Una prima revisione andrebbe effettuata dopo sette anni dal primo deposito.
Depositi in Stati in cui non vi è certezza del diritto vanno effettuati previa attenta ponderazione e valutando i motivi commerciali.

Va ricordato che in Cina vi è la possibilità di proteggere, attraverso il brevetto per modello di utilità, macchine, oggetti o prodotti non brevettati in Cina e non diffusamente noti nel settore. Ciò anche se sono molto noti o diffusi all’estero. Tale brevetto è opponibile al titolare del diritto estero.

Le ricerche

Per ottenere informazioni sulla brevettabilità di un trovato, ovvero sulla validità di un brevetto, ovvero ancora sui titoli di brevetto esistenti in uno specifico campo della tecnica o in capo ad un titolare, si procede mediante apposite ricerche finalizzate. Esistono diversi tipi di ricerche finalizzate ognuna delle quali è sottesa da un suo grado di sicurezza in merito ai risultati.

Sono esperibili anche ricerche di allerta che permettono di seguire periodicamente un settore, od uno o più concorrenti, al fine di capire in tempi brevi come si evolve la relativa tecnologia. Una tale ricerca normalmente fornisce le informazioni con un ritardo di 19-20 mesi dalla data di primo deposito di un titolo di brevetto.



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